Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine
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5.2.2.2 Abitazione familiare
Variante 1 degli articoli 266m capoverso 3, 266n e 273a capoverso 3 PP-OR (Protezione nel rapporto con il locatore)
Per la durata del PACS, i partner che lo hanno stipulato devono per coerenza essere equiparati giuridicamente ai coniugi per quanto riguarda l’abitazione familiare (cfr. il commento all’art. 11 al n. 5.1.3). L’equiparazione richiede di adattare il CO. Le disposizioni del CO elencate di seguito regolamentano il rapporto dei partner con il locatore, nel quadro dei diritti e degli obblighi relativi a un’abitazione familiare, alla stessa stregua del caso dei coniugi.
Art. 266m cpv. 3
L’articolo 266m CO disciplina la disdetta di un’abitazione familiare da parte del conduttore nel caso in cui vi abitino persone sposate. Anche nel caso in cui il conduttore sia uno solo dei coniugi, per la disdetta di un’abitazione familiare è necessario il consenso esplicito dell’altro coniuge, come si evince già dall’articolo 169 CC. La disdetta deve essere firmata da entrambe le persone. Il coniuge che non può ottenere questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice. Questa norma deve applicarsi anche ai partner che hanno stipulato un PACS. Si propone pertanto di integrare l’articolo 266m capoverso 3, che a sua volta rimanda alle disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2.
Art. 266n
L’articolo 266n CO disciplina la disdetta di un’abitazione familiare da parte del locatore nel caso in cui il locatario sia sposato. In questo caso, la disdetta da parte del locatore nonché l’eventuale imposizione di un termine di pagamento con comminatoria di disdetta (art. 257d CO) devono essere notificate separatamente non solo al conduttore, ma anche al suo coniuge. Questa disposizione deve ora applicarsi per analogia anche se il locatario ha stipulato un PACS con un’altra persona. Si propone quindi di integrare in questo senso l’articolo 266n.
La disdetta che non osserva le prescrizioni legali di forma previste dagli articoli 266l– 266n è nulla (art. 266o CO). Ciò deve applicarsi anche alle nuove prescrizioni relative al PACS, ma a tal fine non è necessario adattare l’articolo 266o. Nell’ambito dei lavori di attuazione l’articolo 59 OSC dovrebbe essere adeguato in modo tale che l’autorità dello stato civile possa divulgare a privati non solo i dati dello stato civile, ma anche la registrazione di un PACS, sempreché siano soddisfatte le condizioni legali (cfr.
n. 4.4). In tal modo anche il locatore potrebbe, se del caso, informarsi sull’esistenza di un PACS stipulato fra i locatari.Art. 273a cpv. 3
L’articolo 273a CO garantisce che entrambi i coniugi abbiano la possibilità di rivolgersi al giudice se il locatore mira a terminare il rapporto di locazione relativo all’abitazione familiare. Sia il locatario sia il suo coniuge possono, indipendentemente l’uno dall’altro, contestare la disdetta presso l’autorità di conciliazione entro 30 giorni dalla ricezione, chiedere la protrazione della locazione ed esercitare tutti gli altri diritti che