Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine

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base di tali adattamenti nell’articolo 374 CC, anche l’articolo 375 CC (sull’esercizio del diritto di rappresentanza) e il rimando ivi contenuto alle norme sul mandato sono applicabili per analogia alle coppie che hanno stipulato un PACS.

Si deve inoltre adattare di conseguenza l’articolo 376 affinché trovino applicazione per i partner legati da un patto civile di solidarietà anche le norme relative all’intervento dell’autorità di protezione degli adulti. A tal fine si propone di utilizzare il concetto generale di «persona con diritto di rappresentanza» – secondo la definizione di cui all’articolo 374 capoverso 1 – anche nell’articolo 376 capoversi 1 e 2, affinché sia compreso anche il partner che ha stipulato un PACS con una persona incapace di discernimento.

I partner di un patto civile di solidarietà devono avere gli stessi diritti dei coniugi anche in relazione alla rappresentanza in caso di provvedimenti medici. L’articolo 378 CC disciplina in un sistema a cascata le persone con diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici. Al terzo posto viene menzionato «il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza» (cpv. 1 n. 3). Al fine di chiarire che in questo ambito il PACS deve essere equiparato al matrimonio, si propone un’integrazione in questo senso del capoverso 1 numero 3.

Attualmente sono in fase di revisione diverse disposizioni in materia di diritto della protezione degli adulti e in particolare anche la regolamentazione del diritto legale di rappresentanza secondo gli articoli 374, 376 e 378 CC. Il Consiglio federale ha elaborato un progetto specifico per la modifica del CC e adottato il messaggio corrispondente162 il 5 dicembre 2025163. Le disposizioni qui proposte devono quindi essere coordinate con tale revisione.

5.2.2 Codice delle obbligazioni

5.2.2.1 Prescrizione

Art. 134 cpv. 1 n. 3ter

Per la durata del PACS, i partner devono essere equiparati ai coniugi in ambito di debiti e crediti fra loro (cfr. il commento all’art. 10 al n. 5.1.3). Alla luce di ciò, si propone di adattare anche la disposizione di prescrizione dell’articolo 134 capoverso 1 CO e di integrarla con un nuovo numero 3ter. Come per i crediti fra i coniugi, il termine di prescrizione non deve cominciare durante la durata dell’unione nemmeno per i crediti fra i partner che hanno stipulato un PACS oppure, se è già cominciato, deve restare sospeso.

162 Messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2025 concernente una modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti), FF 2026 37.

163 Cfr. il comunicato stampa del Consiglio federale del 5 dicembre 2025, consultabile all’indirizzo: www.admin.ch > Informazioni per i giornalisti > Comunicati stampa e discorsi > Il Consiglio federale intende modificare alcuni punti del diritto della protezione degli adulti.