Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine

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norma in particolare per la stipulazione di un patto civile di solidarietà, è rilevante soprattutto la riserva dell’ordine pubblico svizzero secondo l’articolo 27 capoverso 1 LDIP. Non occorre svolgere una verifica della competenza ai sensi dell’articolo 26 LDIP, poiché secondo l’articolo 65d capoverso 2 PP-LDIP i patti civili di solidarietà formalmente validi all’estero e gli atti correlati sono in linea di massima riconosciuti.

Titolo prima dell’art. 65d

Alla LDIP si aggiungono nuove disposizioni specifiche sul patto civile di solidarietà, che, per diverse questioni, rimandano alle disposizioni della LDIP sul diritto del matrimonio. Verrà quindi introdotto un nuovo capitolo 3b di seguito al capitolo sulle unioni domestiche registrate.

Il capitolo 3b riprende il termine «patto civile di solidarietà», utilizzato nel titolo del PP-LPACS. Diversamente rispetto al PP-LPACS, negli articoli di legge del PP-LDIP si rinuncia all’utilizzo dell’abbreviazione PACS per indicare il patto civile di solidarietà. Si prosegue con il termine «patto civile di solidarietà», già utilizzato nel titolo, per chiarire che, oltre al PACS svizzero e a quello francese, sono compresi anche tutti i partenariati esteri paragonabili, anche nel caso in cui non siano definiti «PACS» nelle rispettive basi legali. Per lo stesso motivo, nella versione francese del nuovo capitolo 3b, al posto del termine «pacte civil de solidarité» utilizzato nell’AP-LPACS, si ricorre invece al concetto generale di «partenariats formels de vie commune».

Art. 65d I. In generale

La disposizione precisa nel capoverso 1 che il nuovo capitolo 3b, diversamente dal capitolo 3a, si applica ai patti civili di solidarietà che «non hanno carattere matrimoniale». Si tratta di legami che hanno affinità maggiori con il patto civile di solidarietà secondo il PP-LPACS o con il PACS francese piuttosto che con il matrimonio e che nel presente rapporto sono stati più volte indicati come «partenariat faible» (cfr. n. 3).

Il capoverso 2 stabilisce il principio secondo cui un patto civile di solidarietà stipulato validamente all’estero viene considerato giuridicamente efficace e quindi «riconosciuto». Si tratta di una disposizione parallela all’articolo 45 capoverso 1 LDIP, che stabilisce il riconoscimento in Svizzera di un matrimonio celebrato validamente all’estero. Anche qui, per ragioni sistematiche, si utilizza il termine «riconoscere», nonostante in questo caso – così come nel diritto matrimoniale – non si tratta di riconoscere un atto di un’autorità, ma piuttosto gli effetti giuridici che derivano dal diritto applicabile. La validità dell’unione contratta è determinata dal diritto del luogo in cui è stata stipulata (art. 65f cpv. 1 PP-LDIP). Il capoverso 2 dell’articolo 65d PP-LDIP si riferisce non solo alla stipulazione del partenariato, ma anche al suo scioglimento. Lo scioglimento validamente effettuato secondo il diritto del luogo di stipulazione (p. es. per mezzo di una dichiarazione congiunta davanti all’autorità competente) è a sua volta riconosciuto in Svizzera. In virtù dell’articolo 65f capoverso 1 PP-LDIP sopra menzionato, anche in questo caso è determinante il diritto del luogo di stipulazione. Se lo scioglimento avviene tramite l’atto di un’autorità, si applica l’articolo 65g PP-LDIP.