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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine
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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale
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Art. 11 Attività relative alle risorse genetiche marine in zone non soggette a
giurisdizione nazionale
1. Le attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche delle zone non soggette a giurisdizione na- zionale possono essere svolte da tutte le parti, indipendentemente dalla loro ubica- zione geografica, e da persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione delle parti. Tali attività sono svolte conformemente al presente accordo.
2. Le parti promuovono la cooperazione in tutte le attività relative alle risorse gene- tiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche delle zone non soggette a giurisdizione nazionale.
3. La raccolta in situ di risorse genetiche marine in zone non soggette a giurisdizione nazionale è effettuata tenendo debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi degli Stati costieri nelle zone soggette alla loro giurisdizione nazionale e degli inte- ressi di altri Stati nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale, conformemente alla Convenzione. A tale scopo, le parti si adoperano per cooperare, ove opportuno e anche attraverso modalità specifiche, per il funzionamento del meccanismo di scam- bio di informazioni stabilito all’articolo 51, ai fini dell’attuazione del presente ac- cordo.
4. Nessuno Stato può rivendicare né esercitare sovranità o diritti sovrani su risorse genetiche marine di zone non soggette a giurisdizione nazionale. Non può essere ri- conosciuta alcuna rivendicazione o esercizio di sovranità o di diritti sovrani.
5. La raccolta in situ di risorse genetiche marine nelle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale non costituisce il fondamento giuridico di alcuna rivendicazione su nessuna parte dell’ambiente marino o delle sue risorse.
6. Le attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche delle zone non soggette a giurisdizione na- zionale sono nell’interesse di tutti gli Stati e a vantaggio di tutte le persone, in parti- colare favoriscono il miglioramento delle conoscenze scientifiche dell’umanità e pro- muovono la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità marina, tenendo conto in particolare degli interessi e delle esigenze dei paesi in via di sviluppo.
7. Le attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche delle zone non soggette a giurisdizione na- zionale sono svolte esclusivamente a fini pacifici.
Art. 12 Notifiche sulle attività relative alle risorse genetiche marine e alle
informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche delle zone non soggette a giurisdizione nazionale
1. Le parti adottano le misure legislative, amministrative o politiche necessarie a ga- rantire che le informazioni siano notificate al meccanismo di scambio di informazioni conformemente alla presente parte.