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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine

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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale

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3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, lo strumento depositato da un’organizzazione regionale d’integrazione economica non è conteggiato come ulteriore strumento rispetto a quelli depositati dagli Stati membri di detta organizzazione.

Art. 69 Applicazione provvisoria

1. Il presente accordo è applicabile in via provvisoria da uno Stato o da un’organiz- zazione regionale d’integrazione economica che vi acconsenta dandone notifica scritta al depositario all’atto della firma o del deposito del rispettivo strumento di ratifica, approvazione, accettazione o adesione. L’applicazione provvisoria diventa effettiva a decorrere dalla data in cui il depositario riceve la notifica.

2. L’applicazione provvisoria da parte di uno Stato o di un’organizzazione regionale d’integrazione economica ha termine al momento dell’entrata in vigore del presente accordo per lo Stato o l’organizzazione regionale d’integrazione economica in que- stione, oppure nel momento in cui tale Stato o organizzazione notifica per iscritto al depositario la sua intenzione di porre fine all’applicazione provvisoria.

Art. 70 Riserve ed eccezioni

Non possono essere poste riserve o eccezioni al presente accordo salvo che esse non siano espressamente consentite da altri articoli del medesimo.

Art. 71 Dichiarazioni

L’articolo 70 non osta a che uno Stato o un’organizzazione regionale d’integrazione economica, all’atto della firma, ratifica, approvazione, accettazione o adesione al pre- sente accordo, renda dichiarazioni, comunque formulate o denominate, miranti, tra l’altro, ad armonizzare le proprie leggi e i propri regolamenti con le disposizioni del presente accordo, a condizione che tali dichiarazioni non si prefiggano di escludere o modificare l’effetto giuridico delle disposizioni del presente accordo nella loro appli- cazione a tale Stato o organizzazione.

Art. 72 Modifica

1. Una parte può proporre modifiche del presente accordo mediante comunicazione scritta indirizzata al Segretariato. Il Segretariato trasmette tale comunicazione a tutte le parti. Se, nei sei mesi successivi alla data di trasmissione della comunicazione, al- meno la metà delle parti dà una risposta favorevole alla richiesta, la modifica proposta è presa in esame nel corso della riunione successiva della Conferenza delle parti.

2. Il depositario comunica a tutte le parti le modifiche adottate conformemente all’ar- ticolo 47, a fini di ratifica, approvazione o accettazione.

3. Le modifiche del presente accordo entrano in vigore, per le parti che le ratificano, approvano o accettano, il trentesimo giorno successivo al deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione ad opera di due terzi del numero delle parti del