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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine
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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale
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presente accordo al momento dell’adozione della modifica. Successivamente, per ogni parte che deposita il proprio strumento di ratifica, approvazione o accettazione di una modifica dopo il deposito del numero richiesto di tali strumenti, la modifica entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica, appro- vazione o accettazione di tale parte.
4. Al momento dell’adozione, una modifica può prevedere che per la sua entrata in vigore sia richiesto un numero di ratifiche, approvazioni o adesioni inferiore o supe- riore rispetto a quello previsto dal presente articolo.
5. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, lo strumento depositato da un’organizzazione regionale d’integrazione economica non è conteggiato come ulteriore strumento rispetto a quelli depositati dagli Stati membri di detta organizzazione.
6. A meno che non abbia espresso alcuna intenzione contraria, lo Stato o l’organiz- zazione regionale d’integrazione economica che diventi parte del presente accordo dopo l’entrata in vigore di una modifica conformemente al paragrafo 3 si ritiene:
a) parte del presente accordo così modificato;
b) parte dell’accordo non modificato rispetto ad ogni parte contraente che non sia vincolata dalla modifica in questione.
Art. 73 Denuncia
1. Una parte può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite in cui può indicare le proprie ragioni. La mancata indicazione delle motivazioni non incide sulla validità della denuncia. La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica, a meno che questa non specifichi una data successiva.
2. La denuncia non influisce in alcun modo sul dovere di una parte di adempiere gli obblighi inclusi nel presente accordo cui sarebbe soggetta in base al diritto internazio- nale indipendentemente dal presente accordo.
Art. 74 Allegati
1. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo e, salvo espressa disposizione contraria, qualsiasi riferimento al presente accordo o a una delle sue parti rinvia anche ai relativi allegati.
2. Le disposizioni dell’articolo 72 relative alla modifica del presente accordo si ap- plicano anche alla proposta, all’adozione e all’entrata in vigore di un nuovo allegato dell’accordo.
3. Le parti possono proporre una modifica di qualsiasi allegato del presente accordo affinché essa sia presa in esame nel corso della riunione successiva della Conferenza delle parti. La Conferenza delle parti può modificare gli allegati. Fatte salve le dispo- sizioni dell’articolo 72, alle modifiche degli allegati del presente accordo si applicano le disposizioni seguenti: