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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine
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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale
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del presente accordo, nonché da strumenti e quadri giuridici pertinenti e organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti, a seconda delle necessità.
Parte 9: Risoluzione delle controversie
Art. 56 Prevenzione delle controversie
Le parti cooperano per prevenire le controversie.
Art. 57 Obbligo di risoluzione delle controversie con mezzi pacifici
Le parti hanno l’obbligo di dirimere le loro controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo mediante negoziato, indagine, mediazione, con- ciliazione, arbitrato, risoluzione giudiziale, ricorso a organismi o intese regionali o altri mezzi pacifici di loro scelta.
Art. 58 Risoluzione delle controversie mediante un mezzo pacifico scelto
dalle parti
Nessuna disposizione della presente parte pregiudica il diritto delle parti di concordare in qualunque momento la risoluzione di una controversia tra esse insorta in relazione all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo mediante un mezzo paci- fico di loro scelta.
Art. 59 Controversie di natura tecnica
Qualora una controversia riguardi una questione di natura tecnica, le parti interessate possono deferire la controversia a un collegio di esperti da esse appositamente desi- gnato. Il collegio conferisce con le parti in causa e si adopera per dirimere rapidamente la controversia, senza ricorrere alle procedure vincolanti di risoluzione delle contro- versie di cui all’articolo 60.
Art. 60 Procedure di risoluzione delle controversie
1. Le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono risolte conformemente alle disposizioni riguardanti la risoluzione delle contro- versie di cui alla parte XV della Convenzione.
2. Le disposizioni di cui alla parte XV e agli allegati V, VI, VII e VIII della Conven- zione si considerano replicate ai fini della risoluzione delle controversie che coinvol- gano una parte del presente accordo che non sia anche parte della Convenzione.
3. Una procedura accettata da una parte del presente accordo che sia anche parte della Convenzione ai sensi dell’articolo 287 di quest’ultima si applica alla risoluzione delle controversie di cui alla presente parte, a meno che la parte in questione, al momento della firma, ratifica, approvazione, accettazione o adesione al presente accordo, o suc-