Progetto

Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 51Fedlex · Progetto

Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale

«%ASFF_YYYY_ID»

cessivamente, non abbia accettato un’altra procedura ai sensi del suddetto articolo 287 per la risoluzione delle controversie di cui alla presente parte.

4. Una dichiarazione resa da una parte del presente accordo che sia anche parte della Convenzione ai sensi dell’articolo 298 di quest’ultima si applica alla risoluzione delle controversie di cui alla presente parte, a meno che la parte in questione, al momento della firma, ratifica, approvazione, accettazione o adesione al presente accordo, o suc- cessivamente, non abbia reso una dichiarazione diversa ai sensi del suddetto articolo 298 per la risoluzione delle controversie di cui alla presente parte.

5. Ai sensi del paragrafo 2, all’atto della firma, ratifica, approvazione, accettazione o adesione al presente accordo, o successivamente, la parte del presente accordo che non sia parte della Convenzione è libera di scegliere, mediante dichiarazione scritta presentata al depositario, uno o più dei seguenti mezzi per la risoluzione delle contro- versie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo:

a) il Tribunale internazionale per il diritto del mare;

b) la Corte internazionale di giustizia;

c) un tribunale arbitrale costituito conformemente all’allegato VII della Conven- zione;

d) un tribunale arbitrale speciale costituito conformemente all’allegato VIII della Convenzione per una o più delle categorie di controversie ivi specificate.

6. Se la parte del presente accordo che non sia parte della Convenzione non ha rila- sciato alcuna dichiarazione, si ritiene che essa abbia accettato l’opzione di cui al pa- ragrafo 5, lettera c). Se le parti di una controversia hanno accettato la stessa procedura per la risoluzione della controversia, questa può essere sottoposta soltanto a tale pro- cedura, salvo diverso accordo tra le parti. Se le parti di una controversia non hanno accettato la stessa procedura per la risoluzione della controversia, questa può essere sottoposta soltanto all’arbitrato di cui all’allegato VII della Convenzione, salvo di- verso accordo tra le parti. Alle dichiarazioni rese a norma del paragrafo 5 si applica l’articolo 287, paragrafi da 6 a 8, della Convenzione.

7. Una parte del presente accordo che non sia parte della Convenzione può, all’atto della firma, ratifica, approvazione, accettazione o adesione al presente accordo, o suc- cessivamente, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla presente parte, dichiarare per iscritto di non accettare una o più procedure di cui alla parte XV, sezione 2, della Convenzione per quanto riguarda una o più categorie di controversie indicate all’arti- colo 298 di quest’ultima per la risoluzione delle controversie di cui alla presente parte. A tale dichiarazione si applica l’articolo 298 della Convenzione.

8. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate le procedure di riso- luzione delle controversie su cui le parti abbiano convenuto in quanto partecipanti a uno strumento o quadro giuridico pertinente, o membri di un organismo mondiale, regionale, subregionale o settoriale competente, relativamente all’interpretazione o all’applicazione di tali strumenti e quadri.