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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine

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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale

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organizzazione non esercita il suo diritto di voto se lo esercita uno qualunque dei suoi Stati membri, e viceversa.

Art. 65 Firma

Il presente accordo è aperto alla firma di tutti gli Stati e di tutte le organizzazioni regionali d’integrazione economica a decorrere dal 20 settembre 2023 e rimane aperto alla firma presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al 20 settembre 2025.

Art. 66 Ratifica, approvazione, accettazione e adesione

Il presente accordo è sottoposto alla ratifica, all’approvazione o all’accettazione degli Stati e delle organizzazioni regionali d’integrazione economica. È aperto all’adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali d’integrazione economica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui cessa di essere aperto alla firma. Gli strumenti di ratifica, approvazione, accettazione e adesione sono depositati presso il Segretario ge- nerale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 67 Ripartizione delle competenze tra le organizzazioni regionali

d’integrazione economica e i loro Stati membri per le materie

disciplinate dal presente accordo

1. L’organizzazione regionale d’integrazione economica che diventa parte del pre- sente accordo senza che nessuno dei suoi Stati membri ne sia parte rispetta tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo. Se uno o più Stati membri di tale organizza- zione sono parti del presente accordo, l’organizzazione e i suoi Stati membri stabili- scono le rispettive responsabilità nell’adempimento degli obblighi derivanti dal pre- sente accordo. In tal caso, l’organizzazione e gli Stati membri non hanno la facoltà di esercitare i diritti derivanti dal presente accordo in modo concorrente.

2. Nel suo strumento di ratifica, approvazione, accettazione o adesione, l’organizza- zione regionale d’integrazione economica dichiara il suo ambito di competenza ri- guardo alle materie disciplinate dal presente accordo. Essa informa inoltre il deposi- tario, il quale a sua volta informa le parti, di ogni eventuale modifica pertinente del suo ambito di competenza.

Art. 68 Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore 120 giorni dopo la data di deposito del sessan- tesimo strumento di ratifica, approvazione, accettazione o adesione.

2. Per ogni Stato o organizzazione regionale d’integrazione economica che ratifichi, approvi o accetti il presente accordo o vi aderisca dopo il deposito del sessantesimo strumento di ratifica, approvazione, accettazione o adesione, il presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del rispettivo strumento di ratifica, approvazione, accettazione o adesione, fatto salvo il paragrafo 1.