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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine

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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale

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9. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da attribuire competenza a un organo giurisdizionale su controversie che riguardino o implichino necessariamente il riesame contestuale dello status giuridico di una data zona per stabilire se essa ricada o meno nella giurisdizione nazionale, né su contro- versie riguardanti la sovranità o altri diritti sul territorio terrestre, continentale o insu- lare, o rivendicazioni ad esso correlate, di una parte del presente accordo, a condizione che nessuna disposizione del presente paragrafo sia interpretata come limitazione della competenza di un organo giurisdizionale ai sensi della parte XV, sezione 2, della Convenzione.

10. Per fugare ogni dubbio, nessuna disposizione del presente accordo può essere invocata per far valere o negare rivendicazioni di sovranità, diritti di sovranità o di giurisdizione su zone terrestri o marittime, anche in relazione ad eventuali controver- sie in materia.

Art. 61 Disposizioni provvisorie

In attesa della risoluzione di una controversia conformemente alla presente parte, le parti in causa si adoperano per stipulare intese provvisorie di natura pratica.

Parte 10: Soggetti che non sono parti del presente accordo

Art. 62 Soggetti che non sono parti del presente accordo

Le parti incoraggiano i soggetti che non sono parti del presente accordo a diventarne parti e ad adottare leggi e regolamenti compatibili con le sue disposizioni.

Parte 11: Buona fede e abuso di diritto

Art. 63 Buona fede e abuso di diritto

Le parti adempiono in buona fede gli obblighi assunti in virtù del presente accordo ed esercitano i diritti ivi riconosciuti in modo tale da non costituire abuso di diritto.

Parte 12: Disposizioni finali

Art. 64 Diritto di voto

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, ciascuna delle parti del presente accordo dispone di un voto.

2. Un’organizzazione regionale d’integrazione economica che sia parte del presente accordo esercita il diritto di voto nelle materie di sua competenza con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono parti del presente accordo. Tale