Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine
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membri hanno già proceduto alla ratifica, e numerosi altri importanti partner della Svizzera per gli scambi commerciali e le attività di ricerca intendono farlo. Rinunciare alla ratifica dell’Accordo per la protezione dell’alto mare e a decretarne l’attuazione nazionale comporterebbe una lacuna normativa per le imprese e gli istituti di ricerca che sottostanno alla giurisdizione o al controllo della Svizzera. Per esempio, mancherebbero le basi legali differenziate per gli EIA, gli obblighi di notifica per le RGM e le norme per la ripartizione dei benefici. L’incertezza giuridica che ne deriverebbe rischierebbe di penalizzare, per quanto riguarda le attività da svolgere in zone non soggette a giurisdizione nazionale, le imprese e gli istituti di ricerca svizzeri rispetto alla concorrenza straniera, nonché di complicare la realizzazione di progetti di ricerca internazionali per gli attori svizzeri. A farne le spese sarebbero in particolare il settore marittimo nonché gli istituti di ricerca e le imprese che operano nel settore farmaceutico, delle biotecnologie e delle scienze della vita.
L’impegno della Svizzera nei settori della governance ambientale internazionale e dell’uso sostenibile delle risorse depone a favore della ratifica dell’Accordo per la protezione dell’alto mare e del decreto dell’attuazione nazionale. Sulla base di questi principi, la Svizzera ha ratificato gli importanti accordi esistenti in materia di ambiente marino10. In seno all’Autorità internazionale dei fondi marini la Svizzera si impegna a favore di una protezione efficace dell’ambiente marino per quanto concerne le attività che vengono svolte sui fondali marini internazionali. È inoltre Parte contraente della Convenzione del 5 giugno 199211 sulla diversità biologica (Convention on Biological Diversity, CBD) e del correlato Protocollo di Nagoya del 29 ottobre 201012 sull’accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione relativo alla Convenzione sulla diversità biologica (Protocollo di Nagoya). Partecipa attivamente allo sviluppo di norme per l’utilizzo delle risorse genetiche. Nel 2022, nel quadro della CBD, la Svizzera ha adottato il Quadro globale sulla biodiversità di Kunming-Montreal (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, GBF) per gli obiettivi per la conservazione della biodiversità e dei servizi che la biodiversità rende all’umanità. L’Accordo per la protezione dell’alto mare contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo del GBF, cioè destinare alla salvaguardia della biodiversità almeno il 30 per cento delle superfici degli oceani entro il 2030. La Svizzera è inoltre Parte contraente della Convenzione del 25 febbraio 1991 sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo)13.
10Tra questi, il Protocollo del 4 ottobre 1991 sulla protezione ambientale relativo al Trattato
sull’Antartide, la Convenzione del 22 settembre 1992 per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico del Nord-Est, il Protocollo del 1978 del 17 febbraio 1978 relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento da parte delle navi, il Protocollo del 1996 del 7 novembre 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell’inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie e l’Emendamento all’Allegato 1A, Accordo sulle sovvenzioni alla pesca – Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio