Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine

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di RGM provenienti da zone non soggette a giurisdizione nazionale, i Paesi industrializzati versano un importo annuale pari al 50 per cento del loro contributo obbligatorio («assessed contribution») al fondo speciale di cui all’articolo 52 paragrafo 4 lettera b dell’Accordo. Una volta definite le modalità e reso operativo il meccanismo, tale onere verrà meno, in quanto gli utenti di RGM e IDS verseranno presumibilmente i pagamenti definiti a titolo di ripartizione dei benefici. Inoltre, la COP istituirà un fondo fiduciario alimentato con contributi volontari teso ad agevolare la partecipazione dei Paesi in via di sviluppo alle riunioni degli organi istituiti secondo l’Accordo per la protezione dell’alto mare.

2.1.6 Risoluzione delle controversie (parte IX)

Per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, il testo dell’Accordo rimanda essenzialmente alle disposizioni dell’UNCLOS. La Svizzera ha scelto il Tribunale internazionale per il diritto del mare come procedura obbligatoria per la risoluzione delle controversie secondo l’articolo 287 UNCLOS. Questa procedura si applica in linea di principio anche alla risoluzione delle controversie nel quadro dell’Accordo per la protezione dell’alto mare. Tuttavia, l’articolo 287 prevede per gli Stati contraenti la possibilità di scegliere una procedura differente all’atto della firma, ratifica, approvazione o accettazione dell’Accordo o dell’adesione allo stesso, o in qualsiasi momento successivo. La Svizzera non intende avvalersi di questa facoltà.

L’Accordo per la protezione dell’alto mare è un accordo di attuazione dell’UNCLOS, cui possono però aderire anche gli Stati e le organizzazioni regionali d’integrazione economica che non sono Parti contraenti dell’UNCLOS.

2.2 Considerazioni

Alla luce delle intense attività di ricerca nel settore marittimo, delle molteplici imprese del settore farmaceutico, delle scienze della vita, delle biotecnologie e dei trasporti marittimi, nonché delle varie organizzazioni della società civile attive nell’ambito della protezione del mare, le norme dell’Accordo per la protezione dell’alto mare riguardano una quantità potenzialmente elevata di attori in Svizzera. L’Accordo gode del sostegno sia delle associazioni economiche sia della società civile e della comunità scientifica in Svizzera. Si tratta di un accordo internazionale di rilevanza cruciale che concretizza e integra la regolamentazione delle aree marine non soggette a giurisdizione nazionale. La sua attuazione è importante per il conseguimento di vari obiettivi in materia ambientale che la Svizzera si è posta e crea certezza giuridica, anche per quanto riguarda la raccolta e l’uso sostenibile delle RGM e delle IDS provenienti da zone non soggette a giurisdizione nazionale. La Svizzera è stata in grado di presentare con successo numerose posizioni durante i negoziati per l’Accordo per la protezione dell’alto mare. Per la Svizzera la ratifica dell’Accordo rappresenta anche un proseguimento del proprio impegno negli ambiti della governance ambientale internazionale e dell’uso sostenibile delle risorse.