Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine
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2 Punti essenziali dell’accordo
2.1 Panoramica dei contenuti dell’Accordo per la protezione dell’alto mare
L’obiettivo dell’Accordo è quello di conservare la biodiversità marina e garantirne l’uso sostenibile nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale. L’Accordo si applica alle zone non soggette a giurisdizione nazionale. Queste includono l’alto mare (cioè la colonna d’acqua delle aree marine al di là delle zone economiche esclusive degli Stati costieri) e la cosiddetta «Area» (il fondo marino e il suo sottosuolo al di là dello zoccolo continentale degli Stati costieri).
L’Accordo per la protezione dell’alto mare si compone di 12 parti, nelle quali sono disciplinati vari settori della protezione e dell’uso sostenibile dei mari. Gli elementi chiave dell’Accordo sono i seguenti.
2.1.1 Risorse genetiche marine, compresa la giusta ed equa ripartizione dei benefici (parte II)
L’Accordo per la protezione dell’alto mare istituisce un sistema per la notifica delle attività relative a RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale e al loro utilizzo, nonché all’utilizzo delle IDS di tali risorse (meccanismo di scambio di informazioni o «Clearing-House Mechanism», CHM). L’obiettivo è quello di garantire l’accesso trasparente e lo scambio di informazioni sull’utilizzo di tali RGM e IDS, nonché ripartire i benefici derivanti dal loro impiego («sharing of benefits»). Vengono create condizioni uniformi a livello internazionale per gli Stati contraenti e per gli attori della ricerca e dell’industria. La riservatezza delle informazioni fornite e i relativi diritti sono rispettati nella misura in cui la protezione contro la divulgazione sia prevista dal diritto nazionale o dal diritto internazionale applicabile.
I benefici da ripartire sono di natura non monetaria, come per esempio l’accesso a campioni e raccolte di campioni, la partecipazione a programmi o partenariati di ricerca, e monetaria, quali i benefici conseguiti con l’utilizzo (p. es. la commercializzazione) di RGM e IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale. La COP deciderà le modalità di giusta ripartizione dei benefici monetari. Tale meccanismo potrebbe eventualmente prevedere pagamenti da parte degli utenti delle RGM e delle IDS basati su una percentuale dei proventi della vendita di tali prodotti. Fino a quando la COP non deciderà le modalità di utilizzo e ripartizione dei benefici monetari derivanti da prodotti basati su RGM e IDS di RGM provenienti da zone non soggette a giurisdizione nazionale, i Paesi industrializzati versano un importo annuale pari al 50 per cento del loro contributo obbligatorio («assessed contribution») al fondo speciale di cui all’articolo 52 paragrafo 4 lettera b dell’Accordo. Tali pagamenti servono in particolare a sostenere i Paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per garantire la protezione e l’uso sostenibile della biodiversità dell’alto mare.
2.1.2 Misure, come strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette (parte III)
Viene introdotto un meccanismo per gli strumenti di gestione per zona per la gestione sostenibile delle aree marine, compresa l’istituzione di un sistema di reti ecologicamente rappresentative e ben connesse di aree marine protette. In particolare