Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine

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denominazione di origine7. Uno studio8 stima che le attuali vendite totali di prodotti a base di RGM provenienti da zone non soggette a giurisdizione nazionale si collochino tra i 400 e i 650 milioni di dollari statunitensi all’anno.

L’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare risponde quindi a diversi interessi della Svizzera:

• sul piano economico: le imprese svizzere sono importanti fornitori di servizi marittimi9. La Swiss Shipowners Association sostiene la ratifica dell’Accordo da parte della Svizzera, in particolare per quanto riguarda l’attuazione della strategia marittima. La Svizzera è anche un importante polo di innovazione e sede di numerosi attori dell’economia privata con interessi nelle RGM (in particolare per quanto riguarda i prodotti farmaceutici e le biotecnologie);

• sul piano della ricerca: i ricercatori marini della Svizzera sono tra i migliori al mondo e partecipano a vari progetti e organismi internazionali. La conservazione della biodiversità marina aumenta il potenziale di conseguire risultati con impieghi scientifici ed economici. La ratifica dell’Accordo favorisce la partecipazione a progetti di ricerca internazionali e lo scambio di conoscenze;

• la Svizzera è interessata a far sì che la ricerca e l’industria svizzere possano accedere alle RGM. Sono dunque utili regole internazionali uniformi che garantiscano l’uso sostenibile dell’ambiente marino;

• l’Accordo rafforza l’uso sostenibile e la conservazione della biodiversità marina: la Svizzera ha interesse a prevenire uno sfruttamento eccessivo dell’ambiente marino, considerate le ripercussioni sulla diversità delle RGM. Inoltre, se funzionanti, gli ecosistemi marini svolgono un ruolo fondamentale nello stoccaggio del CO2, anche attraverso la pompa biologica del carbonio.

Nel gennaio 2025 il Consiglio federale ha deciso di firmare l’Accordo, come poi è avvenuto il 5 febbraio 2025.

Per consentirne l’attuazione da parte della Svizzera, l’Accordo presuppone determinate norme di diritto nazionale. Le basi pertinenti vengono fissate nella LPrAM.

1.2 Alternative esaminate

Il numero di ratifiche necessarie per l’entrata in vigore dell’Accordo per la protezione dell’alto mare è stato raggiunto il 19 settembre 2025; l’Accordo è entrato dunque in vigore il 17 gennaio 2026. Oltre 85 Paesi, compresa l’UE, e diversi dei suoi Stati

7 Trattato OMPI sulla proprietà intellettuale, le risorse genetiche e il sapere tradizionale associato, adottato il 24 maggio 2024.

8 Paul Oldham, Jasmine Kindness, Emmanuel Davidson, Amelia Westmoreland, Thomas Vanagt and Marcel Jaspars (2025). Study on «Marine Genetic Resources» Market Value and State of the Art of Commercialisation of Related Products in the Context of the BBNJ Negotiations. Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea. Le autrici e gli autori segnalano che la stima è gravata dall’indeterminabilità di alcuni parametri essenziali.

9 UNCTAD (2021). Review of Maritime Transport 2021.