Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine
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si punta a conservare le aree marine che necessitano di protezione e a proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi in termini di produttività e resilienza (anche contro i cambiamenti climatici, l’acidificazione degli oceani e l’inquinamento marino). In questo modo si sostengono anche la sicurezza alimentare e altri obiettivi socioeconomici, che a loro volta contribuiscono a mitigare la pressione migratoria.
Gli strumenti di gestione per zona contribuiscono inoltre a garantire che entro il 2030 il 30 per cento delle aree marine sia riservato alla biodiversità, e quindi al raggiungimento dell’obiettivo «30 by 30» del GBF.
Le proposte di strumenti di gestione per zona sono decise dalla COP, previa consultazione di tutti gli Stati contraenti e di altri attori pubblici e privati. La COP decide in linea di principio per consensus, o con maggioranza dei tre quarti se ciò non è possibile. I singoli Stati contraenti hanno la possibilità di dichiarare che una decisione non è vincolante per loro («opt-out», art. 23 par. 4 dell’Accordo).
2.1.3 Esame dell’impatto sull’ambiente (parte IV)
Gli Stati contraenti devono garantire che sia effettuato un EIA quando le attività pianificate possono causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l’ambiente marino. L’Accordo contiene i criteri di base per l’esecuzione dell’EIA e per la sua pubblicazione attraverso il CHM. Gli Stati effettuano un’analisi preliminare per stimare il raggiungimento della soglia prevista ai fini dello svolgimento di un EIA. Tale stima, l’esame del rapporto concernente l’impatto sull’ambiente, l’autorizzazione di tali attività nonché il loro monitoraggio e controllo sono di competenza degli Stati contraenti.
2.1.4 Creazione di capacità e trasferimento di tecnologia marina (parte V)
L’Accordo promuove la cooperazione tra tutti gli Stati contraenti al fine di promuovere la ricerca e formare persone esperte nella protezione e nell’uso sostenibile degli oceani. Gli Stati contraenti cooperano, nei limiti delle loro capacità, per rendere possibile il trasferimento di tecnologia marina, in particolare ai Paesi in via di sviluppo. Gli Stati contraenti devono inoltre mettere a disposizione, secondo le loro possibilità, risorse per la creazione di capacità e per lo sviluppo e il trasferimento di tecnologia marina, in particolare ai Paesi in via di sviluppo. L’Accordo definisce anche le modalità da seguire per il trasferimento di tecnologia marina, con l’obbligo di tenere conto di tutti i diritti esistenti su tali tecnologie, compresi quelli di proprietà intellettuale.
2.1.5 Risorse finanziarie e meccanismi di finanziamento (parte VII)
Le istituzioni dell’Accordo per la protezione dell’alto mare sono finanziate mediante i contributi stabiliti per ciascuna Parte contraente. I fondi vengono utilizzati principalmente per il finanziamento del Segretariato, degli organi ausiliari e dei comitati nonché per lo svolgimento delle COP. Viene altresì istituito un meccanismo per il finanziamento di progetti relativi alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina, il trasferimento di tecnologia marina e il sostegno agli Stati nell’attuazione dell’Accordo. Fino a quando la COP non deciderà le modalità di utilizzo e ripartizione dei benefici monetari derivanti da prodotti basati su RGM e IDS