Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
«%ASFF_YYYY_ID»
3 Commento ai singoli articoli dell’Accordo per la protezione dell’alto mare
Preambolo
Il preambolo descrive la situazione iniziale, ponendo in relazione l’Accordo per la protezione dell’alto mare con l’UNCLOS e gli impegni ivi definiti e riconoscendo la necessità di prevenire, in modo coerente e collaborativo, la perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi oceanici.
Viene menzionata l’importanza di un ordine economico internazionale equo e giusto come pure l’importanza di sostenere i Paesi in via di sviluppo firmatari nel raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo. Si riconosce che la generazione, l’accesso e l’utilizzo (compresa la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti) di IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale contribuiscono all’obiettivo dell’Accordo.
Sono riconosciuti i diritti preesistenti delle popolazioni autoctone e delle comunità locali e si rispettano la sovranità, l’integrità territoriale e l’indipendenza politica di tutti gli Stati. Per quanto riguarda lo status giuridico dei soggetti che non sono Parti contraenti dell’UNCLOS o di qualsiasi altro accordo connesso, si rimanda in generale al diritto internazionale dei trattati.
Gli Stati contraenti sono impegnati a conseguire uno sviluppo sostenibile e aspirano a ottenere una partecipazione universale.
Parte I Disposizioni generali
Art. 1 Definizioni
L’articolo 1 contiene definizioni rilevanti ai fini dell’Accordo per la protezione dell’alto mare. Molte di esse (p. es. biotecnologie, uso sostenibile, uso delle RGM) coincidono in massima parte con quelle della Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica, di cui la Svizzera è Stato contraente.
Art. 2 Obiettivo generale
L’obiettivo dell’Accordo per la protezione dell’alto mare è quello di conservare la biodiversità marina, nel presente e a lungo termine, e garantirne l’uso sostenibile nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale attraverso l’attuazione efficace delle disposizioni pertinenti dell’UNCLOS e l’ulteriore cooperazione e coordinamento a livello internazionale.
Art. 3 Ambito di applicazione
L’ambito di applicazione territoriale dell’Accordo per la protezione dell’alto mare comprende zone non soggette a giurisdizione nazionale, le quali secondo l’articolo 1 numero 2 comprendono l’alto mare e l’Area. Secondo l’articolo 86 UNCLOS, l’alto mare è costituito da tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di