Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo
«%ASFF_YYYY_ID»
L’applicazione retroattiva all’uso di tali RGM o IDS raccolte o generate prima dell’entrata in vigore viene esclusa dalla Svizzera attraverso un’eccezione scritta, formulata secondo l’articolo 70 all’atto della ratifica o dell’adesione all’Accordo per la protezione dell’alto mare. Pertanto, l’Accordo non è applicabile alle RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale raccolte prima della sua entrata in vigore. Non si applica nemmeno alle IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale generate prima dell’entrata in vigore dell’Accordo. L’inapplicabilità riguarda altresì le IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale generate dopo l’entrata in vigore dell’Accordo ma basate su RGM raccolte prima dell’entrata in vigore dello stesso.
La parte II non si applica alle attività di pesca disciplinate dal diritto internazionale pertinente e alle attività connesse alla pesca, fintantoché tali attività non rientrano tra quelle di cui a detta parte (sono cioè utilizzate come RGM). Gli obblighi di questa parte non si applicano alle attività militari di una Parte contraente, comprese le attività militari di navi e aeromobili di Stato utilizzati per servizi non commerciali.
Art. 11 Attività relative alle risorse genetiche marine in zone non soggette a
giurisdizione nazionale
Le attività relative alle RGM e alle IDS ai sensi di questa parte sono aperte a tutte le Parti contraenti e alle persone fisiche o giuridiche soggette alla loro giurisdizione. Gli Stati contraenti sono tenuti a promuovere la cooperazione in tutte le attività di questo tipo e a tenere debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi degli altri Stati. La rivendicazione o l’esercizio di sovranità o diritti sovrani da parte degli Stati sulle RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale è vietata e non è riconosciuta. Inoltre, dalla raccolta di tali risorse in situ (vale a dire la raccolta di campioni in loco in zone non soggette a giurisdizione nazionale) non può essere desunta alcuna rivendicazione su nessuna parte dell’ambiente marino o delle sue risorse. Le attività devono essere svolte solamente per scopi pacifici e nell’interesse di tutti gli Stati e a vantaggio di tutte le persone. Gli interessi e le esigenze dei Paesi in via di sviluppo devono essere presi in particolare considerazione.
Art. 12 Notifiche sulle attività relative alle risorse genetiche marine e alle
informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche delle zone non soggette a giurisdizione nazionale
L’Accordo per la protezione dell’alto mare istituisce un sistema per la notifica di attività relative alle RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale e al loro utilizzo, nonché all’utilizzo delle IDS di tali risorse (CHM). L’obiettivo è quello di garantire l’accesso trasparente e lo scambio di informazioni sull’utilizzo di tali RGM e IDS, nonché ripartire i benefici derivanti dal loro impiego («sharing of benefits»). A tal fine, le informazioni di cui al paragrafo 2 lettere a–j devono essere trasmesse al CHM prima della raccolta in situ di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale. A seguito della notifica, il CHM genera automaticamente un identificatore standardizzato del lotto. Le Parti contraenti provvedono affinché, dopo la raccolta in situ, siano comunicati al CHM l’archivio o la banca dati in cui sono depositate le RGM o le IDS. È fondamentale che le RGM o le IDS possano essere identificate come