Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine

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uno Stato-arcipelago. L’Area comprende, secondo l’articolo 1 paragrafo 1 numero 1 UNCLOS, il fondo degli oceani e il relativo sottosuolo, al di là dei limiti della giurisdizione nazionale.

Secondo l’articolo 10 paragrafo 1, l’Accordo per la protezione dell’alto mare si applica alle attività relative alle RGM e alle IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale. Ciò include, per esempio, i casi in cui tali RGM e IDS di RGM vengono utilizzate in Svizzera da una persona che rientra sotto la responsabilità della Svizzera (v. anche il commento all’art. 2 lett. b LPrAM).

Art. 4 Eccezioni

L’Accordo per la protezione dell’alto mare non si applica alle navi da guerra, agli aeromobili militari o alle navi ausiliarie. L’eccezione comprende anche altre navi o aeromobili di proprietà di una Parte contraente o da essa condotti e impiegati, all’epoca in questione, esclusivamente per fini governativi non commerciali. Tuttavia, la parte II dell’Accordo si applica anche a tali navi o aeromobili. Anche per l’uso di navi o aeromobili inclusi nell’eccezione gli Stati contraenti devono garantire, mediante misure opportune, possibili e ragionevoli, un loro esercizio coerente con l’Accordo. L’articolo 4 corrisponde ampiamente alle disposizioni dell’articolo 236 UNCLOS.

Art. 5 Relazioni tra il presente accordo e la Convenzione, gli strumenti e i

quadri giuridici pertinenti e gli organismi mondiali, regionali,

subregionali e settoriali competenti

L’Accordo per la protezione dell’alto mare deve essere interpretato e applicato in modo tale da non pregiudicare i diritti e gli obblighi degli Stati secondo l’UNCLOS, né da compromettere altri strumenti e quadri giuridici pertinenti né gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti. In questo contesto, si devono considerare per esempio le competenze complementari della Convenzione del 22 settembre 199215 per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico del Nord-Est (Convenzione OSPAR), del sistema del Trattato Antartico o dell’Autorità internazionale dei fondi marini, che secondo l’articolo 157 in combinato disposto con l’articolo 1 paragrafo 1 numero 3, l’articolo 133 lettera b e l’articolo 134 paragrafo 2 UNCLOS è responsabile dell’organizzazione e del monitoraggio dell’esplorazione e dell’estrazione di risorse minerali (non viventi) dell’Area. L’Accordo per la protezione dell’alto mare ha lo scopo di promuovere la coerenza e il coordinamento con tali strumenti, quadri e organismi. Anche lo status giuridico degli Stati che non sono Parti contraenti dell’UNCLOS resta impregiudicato dall’Accordo.

Art. 6 Utilizzo non pregiudizievole

Questo articolo stabilisce che l’Accordo per la protezione dell’alto mare, comprese tutte le decisioni o raccomandazioni adottate dai suoi organi, nonché tutti gli atti, le

15 RS 0.814.293