Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine
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provenienti da zone non soggette a giurisdizione nazionale. Anche varie informazioni relative all’utilizzo, compresa la commercializzazione, di tali RGM o IDS devono essere notificate al CHM insieme all’identificatore del lotto (par. 8 lett. a–e).
Art. 13 Conoscenze tradizionali delle popolazioni autoctone e delle
comunità locali connesse alle risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale
Le Parti contraenti sono tenute, se del caso, ad adottare misure volte a garantire che le conoscenze tradizionali connesse alle RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale di cui le popolazioni autoctone e le comunità locali sono depositarie siano accessibili solo con il consenso libero, previo e informato o l’approvazione e il coinvolgimento di tali gruppi.
Art. 14 Ripartizione giusta ed equa dei benefici
I benefici derivanti dalle attività relative alle RGM e alle IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale sono ripartiti in modo giusto ed equo e concorrono alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina di tali zone. I benefici da ripartire sono di natura non monetaria, come per esempio l’accesso a campioni e raccolte di campioni, il finanziamento di programmi o partenariati di ricerca (par. 2 lett. a–h), e monetaria, quali i benefici conseguiti con l’utilizzo (p. es. la commercializzazione) di RGM e IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (par. 5). La COP deciderà in un secondo momento un sistema di giusta ripartizione dei benefici monetari. Tale meccanismo potrebbe prevedere pagamenti da parte degli utenti delle RGM basati su una percentuale dei proventi della vendita di tali prodotti (par. 7). Fino a quando questo meccanismo non sarà deciso dagli Stati contraenti, i Paesi industrializzati sono tenuti a versare un importo annuale pari al 50 per cento del loro contributo obbligatorio («assessed contribution»). Tali pagamenti confluiranno in un fondo internazionale, in particolare per sostenere i Paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per garantire la protezione e l’uso sostenibile della biodiversità dell’alto mare (par. 6). Nel momento in cui vengono adottate le modalità di funzionamento del meccanismo di cui al paragrafo 7, una Parte contraente può formulare una dichiarazione in cui afferma che esse non avranno effetto nei suoi confronti per un periodo massimo di quattro anni (par. 8). Per quel periodo, la Parte contraente in questione continuerà a effettuare i pagamenti come descritto al paragrafo 6.
Le Parti contraenti provvedono affinché le RGM o le IDS siano depositate in archivi e banche dati accessibili al pubblico, tenuti a livello nazionale o internazionale (par. 3). L’accesso a tali RGM e IDS può essere subordinato a condizioni ragionevoli, come la preservazione dell’integrità fisica delle RGM o la riscossione di emolumenti per il mantenimento degli archivi e delle banche dati (par. 4).
I benefici monetari derivanti da attività connesse alle RGM e alle IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale sono riesaminati periodicamente dalla COP, la quale a tal fine tiene conto delle raccomandazioni del Comitato per l’accesso e la ripartizione dei benefici (par. 10).