Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine
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misure o le attività intraprese secondo lo stesso, non pregiudicano la sovranità, i diritti di sovranità o la giurisdizione.
Art. 7 Principi e approcci generali
Questo articolo contiene una serie di principi e approcci che devono ispirare le Parti contraenti nel conseguimento degli obiettivi dell’Accordo. Tra questi vi sono diversi principi sanciti dal diritto ambientale tanto internazionale quanto svizzero, come il principio di causalità, il principio di precauzione o la prevenzione dell’inquinamento transfrontaliero. A ciò si aggiungono, per esempio, la libertà della ricerca scientifica marina e le altre libertà riguardanti l’alto mare secondo l’UNCLOS, l’uso delle migliori conoscenze e informazioni scientifiche disponibili, il principio di equità e di giusta ed equa ripartizione dei benefici e la considerazione dei diritti delle popolazioni autoctone e delle comunità locali. L’articolo rimanda anche al principio del patrimonio comune dell’umanità, già esplicitamente sancito nell’UNCLOS per quanto riguarda le zone e le sue risorse. Tuttavia questo principio dell’UNCLOS, basato sulla definizione di cui all’articolo 133 e pertanto dato il rimando anche sulla definizione di cui all’Accordo si riferisce solamente alle risorse minerali e non a quelle genetiche marine. Vengono inoltre menzionati esplicitamente lo sviluppo e il mantenimento dell’integrità degli ecosistemi marini, che svolgono un ruolo importante nella mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici.
Art. 8 Cooperazione internazionale
Per quanto riguarda la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, le Parti contraenti dell’Accordo devono cooperare e promuovere la cooperazione, sia nell’ambito dell’Accordo che al di fuori di esso (p. es. nel quadro di altri strumenti giuridici pertinenti, come le convenzioni regionali).
Parte II Risorse genetiche marine, compresa la giusta ed equa ripartizione
dei benefici
Art. 9 Obiettivi
Gli obiettivi di questa parte dell’Accordo consistono essenzialmente nel perseguire la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalle attività relative alle RGM e alle IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, da utilizzare per la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità di tali zone. A tal fine, devono essere ampliate anche le capacità, soprattutto dei Paesi in via di sviluppo che sono Parti contraenti dell’Accordo, e devono essere promossi la generazione di conoscenze scientifiche e lo sviluppo e il trasferimento di tecnologia marina.
Art. 10 Applicazione
L’applicazione copre le RGM e le IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale raccolte e generate dopo l’entrata in vigore dell’Accordo per la Parte contraente interessata. Ciò include anche le attività non militari degli Stati.