Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine
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Le Parti contraenti, individualmente o in collaborazione con altre Parti contraenti, prendono in considerazione l’ipotesi di effettuare VAS per piani e programmi relativi ad attività rientranti nella loro giurisdizione o nel loro controllo, da intraprendere in zone non soggette a giurisdizione nazionale. Lo scopo è valutare i potenziali effetti sull’ambiente marino di tali piani o programmi. Inoltre, la COP può effettuare una VAS per una zona o regione al fine di raccogliere le migliori informazioni disponibili su di essa, di valutare gli effetti attuali e potenziali futuri e di individuare le lacune nei dati e le priorità di ricerca.
Parte V Creazione di capacità e trasferimento di tecnologia marina
Art. 40–41 Obiettivi e cooperazione riguardante la creazione di capacità e il
trasferimento di tecnologia marina
Questa parte dell’Accordo si prefigge di assistere le Parti contraenti nell’attuarne le disposizioni in vista del conseguimento degli obiettivi previsti. A tal fine, devono essere sviluppate e ampliate in particolare le capacità scientifiche e tecnologiche marine degli Stati, nonché le conoscenze sulla conservazione e sull’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale. Ciò avviene attraverso la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina. La definizione di «tecnologia marina» è ampia, e comprende tra l’altro l’approntamento di informazioni e dati sulle scienze marine, manuali, orientamenti, attrezzature di campionamento e apparecchiature metodologiche, conoscenze tecniche, scientifiche e giuridiche (cfr. art. 1 n. 10 dell’Accordo). Particolare attenzione deve essere prestata alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo, con una serie di gruppi di Stati particolarmente svantaggiati (p. es. piccoli Stati insulari in via di sviluppo o Stati costieri africani), ma anche Paesi in via di sviluppo a reddito medio. Questi devono beneficiare di sostegno in particolare per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi relativi alle RGM, compresa la ripartizione dei benefici, le misure come gli strumenti di gestione per zona e gli EIA.
Le Parti contraenti devono cooperare direttamente o attraverso gli strumenti e i quadri giuridici pertinenti e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti, coinvolgendo anche il settore privato, la società civile nonché le popolazioni autoctone e le comunità locali in quanto depositarie di conoscenze tradizionali.
Art. 42–43 Modalità di creazione di capacità e di trasferimento di tecnologia
marina
Le Parti contraenti garantiscono, nei limiti delle loro possibilità, la creazione di capacità per gli Stati in via di sviluppo che sono Parti contraenti dell’Accordo. Il trasferimento di tecnologia marina deve essere proficuo in particolare per i Paesi in via di sviluppo, ma non limitarsi a questi. Deve essere effettuato a condizioni eque e il più possibile favorevoli, anche agevolate e preferenziali, conformemente alle modalità e alle condizioni reciprocamente convenute e secondo gli obiettivi dell’Accordo. La creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina avvengono sulla base di valutazioni delle esigenze particolari e tenendo conto delle