Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo

«%ASFF_YYYY_ID»

altre funzioni eventualmente stabilite dalla COP. È composto da membri in possesso di competenze adeguate che in veste di esperti svolgono la loro funzione nell’interesse superiore dell’Accordo e che sono nominati dalle Parti contraenti ed eletti dalla COP. Il mandato, comprese la procedura di selezione e la durata del mandato dei membri che lo compongono, è stabilito dalla COP in occasione della sua prima riunione.

Art. 50 Segretariato

Il Segretariato fornisce supporto logistico alla COP e ai suoi organi ausiliari, ne organizza le riunioni e, in particolare, assicura l’accesso alle informazioni relative all’attuazione dell’Accordo e facilita la cooperazione e il coordinamento con i segretariati di altri organismi internazionali competenti. In occasione della sua prima riunione la COP adotta le disposizioni necessarie per il funzionamento del Segretariato e ne decide la sede.

Art. 51 Meccanismo di scambio di informazioni

Il meccanismo di scambio di informazioni (CHM) funge da piattaforma centralizzata che consente alle Parti contraenti di accedere, fornire e divulgare le informazioni relative alle attività svolte a norma delle disposizioni dell’Accordo. Il paragrafo 3 lettera a contiene alcuni esempi di tali informazioni. Lo scopo perseguito è quello di promuovere la trasparenza, la trasmissione di informazioni, il coordinamento e la collaborazione tra i diversi attori. Il CHM è gestito dal Segretariato. La COP può stabilire la cooperazione con altri strumenti e quadri giuridici pertinenti e con organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti. Vengono indicati in particolare la Commissione oceanografica intergovernativa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, l’Autorità internazionale dei fondi marini, l’Organizzazione marittima internazionale e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.

La riservatezza delle informazioni nel quadro dell’Accordo e i relativi diritti sono rispettati. Nessuna disposizione dell’Accordo può essere interpretata come obbligo di condividere informazioni protette dalla divulgazione ai sensi del diritto interno di una Parte contraente o di altre normative applicabili.

Parte VII Risorse finanziarie e meccanismi di finanziamento

Art. 52 Finanziamento

Ogni Parte contraente, nei limiti delle sue capacità, fornisce risorse per le attività intese a conseguire gli obiettivi dell’Accordo, tenendo conto delle sue politiche e priorità interne e dei suoi piani e programmi nazionali. Le istituzioni create sulla base dell’Accordo sono finanziate mediante i contributi stabiliti per ciascuna Parte contraente.

Per aiutare i Paesi in via di sviluppo che sono Parti contraenti dell’Accordo ad attuarlo è stato istituito un meccanismo per l’erogazione di risorse finanziarie, costituito da un fondo speciale e dal fondo fiduciario del Fondo mondiale per l’ambiente («Global Environment Facility», GEF). In particolare, questi due fondi sono utilizzati per gli