Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine
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nazionale. Questo controllo consente di stabilire se tali attività possano causare inquinamento o effetti dannosi per l’ambiente marino e se siano rispettate le condizioni stabilite quando erano state autorizzate.
Le Parti contraenti riferiscono periodicamente in merito agli effetti dell’attività autorizzata e ai risultati del monitoraggio e rendono pubbliche le relazioni di monitoraggio.
Art. 37 Riesame delle attività autorizzate e dei loro effetti
Le Parti contraenti garantiscono che gli effetti delle attività autorizzate siano oggetto di riesame. In caso di effetti significativi imprevisti o derivanti da una violazione delle condizioni stabilite all’atto dell’approvazione, la decisione di approvazione deve essere riesaminata e notificata alla COP, alle altre Parti contraenti e al pubblico. Le Parti contraenti devono inoltre richiedere che siano proposte e attuate misure miranti a prevenire, mitigare e/o gestire tali effetti. Possono eventualmente interrompere l’attività. L’Organismo scientifico e tecnico può formulare raccomandazioni alla Parte contraente che ha autorizzato l’attività in questione sulla base delle relazioni di monitoraggio di cui all’articolo 36. Le altre Parti contraenti possono inoltre manifestare alla Parte contraente responsabile le loro preoccupazioni in merito a effetti significativi imprevisti o derivanti da una violazione delle condizioni stabilite quando erano state autorizzate. Anche l’Organismo scientifico e tecnico, sulla base di tali preoccupazioni, può formulare raccomandazioni alla Parte contraente responsabile. Le preoccupazioni e le raccomandazioni espresse devono essere prese in considerazione dalla Parte contraente che ha autorizzato l’attività. Se una Parte contraente ha modificato la propria decisione di autorizzare un’attività, le Parti contraenti pubblicano relazioni sugli effetti delle attività autorizzate nonché i documenti riguardanti le decisioni.
Art. 38 Standard e/o linee guida elaborati dall’Organismo scientifico e
tecnico in materia di valutazione dell’impatto ambientale
L’Organismo scientifico e tecnico elabora standard o linee guida, anche per quanto riguarda l’accertamento del rispetto delle soglie per lo svolgimento di un’analisi preliminare o di un EIA, la valutazione degli effetti cumulativi e la loro presa in considerazione, nonché gli elementi che devono figurare nelle relazioni degli EIA. L’Organismo scientifico e tecnico può inoltre elaborare un elenco indicativo non esaustivo delle attività che richiedono o meno un EIA, nonché qualsiasi criterio relativo a tali attività. Tutti gli standard e le linee guida devono essere sottoposti all’esame e all’adozione ad opera della COP.
Art. 39 Valutazioni ambientali strategiche
Mentre l’EIA viene utilizzato solo al momento dell’autorizzazione di attività precise e rilevanti per l’ambiente, la valutazione ambientale strategica (VAS) viene eseguita già a livello di pianificazione, poiché spesso scelte importanti che riguardano l’ambiente vanno prese già nell’ambito di piani e programmi preliminari. A differenza dell’EIA, la VAS prevede un’analisi meno dettagliata, ma di più ampio respiro (esame di alternative/varianti).