Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine
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momento (interamente o parzialmente), esso cessa immediatamente di essere in vigore per quanto riguarda la parte dello strumento di gestione per zona soggetta a giurisdizione nazionale. La parte rimanente viene riesaminata dalla COP.
Art. 23 Processo decisionale
Le decisioni di cui in questa parte sono adottate tramite consensus. Se non si raggiunge il consensus, le decisioni vengono adottate a maggioranza dei tre quarti delle Parti contraenti presenti e votanti. Tale decisione presuppone che la COP, a maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti, abbia stabilito che è stato esperito ogni mezzo per raggiungere il consensus. Nei 120 giorni che intercorrono tra la decisione e l’entrata in vigore, qualunque Parte contraente può sollevare per scritto obiezioni in merito a tale decisione, la quale risulta non vincolante per essa. L’obiezione deve essere presentata indicando uno o più dei motivi di cui al paragrafo 5, e la Parte contraente che la solleva è tenuta ad adottare misure di effetto equivalente alla decisione o almeno a non adottare azioni che possano compromettere l’efficacia della decisione in questione, a meno che tali misure o azioni non siano essenziali per l’esercizio dei diritti e degli obblighi della Parte contraente che ha sollevato l’obiezione secondo l’UNCLOS. La Parte contraente che solleva l’obiezione deve inoltre riferire alla riunione successiva della COP, e in un secondo tempo periodicamente, ai fini del monitoraggio e del riesame di cui all’articolo 26. Il rinnovo dell’obiezione è possibile solo alle condizioni stabilite al paragrafo 8 e, in caso contrario, si considera automaticamente ritirata. È quindi possibile un «opt-out» dalle decisioni, ma ciò richiede una motivazione, la presentazione di relazioni e il rinnovo dell’obiezione.
Le decisioni e le obiezioni sono messe a disposizione del pubblico e trasmesse a tutti gli Stati e a tutti gli strumenti e quadri giuridici pertinenti, nonché agli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti.
Art. 24 Misure di emergenza
Le disposizioni di questo articolo consentono agli Stati contraenti di prendere decisioni a breve termine sull’adozione di misure temporanee di emergenza per evitare danni gravi o irreversibili alla biodiversità nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale.
Art. 25 Attuazione
Le Parti contraenti garantiscono che le attività rientranti nella loro giurisdizione o nel loro controllo siano condotte in modo coerente con le decisioni adottate a norma di questa parte. Sono libere di applicare misure più rigorose.
Art. 26 Monitoraggio e riesame
Le Parti contraenti e gli eventuali strumenti giuridici od organismi pertinenti che hanno adottato misure per conseguire gli obiettivi degli strumenti di gestione per zona riferiscono alla COP in merito all’attuazione di tali strumenti e delle misure correlate. Le relazioni delle Parti contraenti, le informazioni e i riesami sono resi pubblici dal