Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine

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Segretariato. L’Organismo scientifico e tecnico valuta l’efficacia di tali strumenti e formula raccomandazioni all’attenzione della COP, che procede ad eventuali modifiche.

Parte IV Valutazioni dell’impatto ambientale

Art. 27 Obiettivi

Gli obiettivi di questa parte consistono in particolare nel concretizzare le disposizioni dell’UNCLOS in merito all’EIA per le zone non soggette a giurisdizione nazionale e nel garantire che le attività di cui a questa parte siano valutate e realizzate in modo da prevenire, mitigare e gestire eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente marino. A tal fine viene istituito un quadro coerente di EIA per le attività svolte nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale. Le capacità dei Paesi in via di sviluppo devono essere a tale scopo rafforzate.

Art. 28–29 Obbligo di effettuare valutazioni dell’impatto ambientale

Gli Stati contraenti devono garantire che sia effettuato un EIA quando le attività pianificate in aree marine non soggette a giurisdizione nazionale possono causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l’ambiente marino. L’EIA deve essere effettuato secondo questa parte dell’Accordo o secondo la procedura nazionale della Parte contraente. In quest’ultimo caso, la Parte contraente in questione deve mettere a disposizione informazioni sulla propria procedura nazionale attraverso il CHM e garantire che l’attività sia oggetto di monitoraggio. L’Organismo scientifico e tecnico può presentare osservazioni alla Parte contraente in questione.

Il ricorso agli EIA, le relative norme e la cooperazione devono essere promossi anche con altri strumenti e quadri giuridici pertinenti nonché con gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti. Non occorre effettuare un’analisi preliminare o un EIA di un’attività pianificata in zone non soggette a giurisdizione nazionale se un’analisi preliminare o un EIA equivalenti sono già in corso nell’ambito di altri strumenti o quadri giuridici pertinenti o da parte di organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti. Anche in questo caso, la Parte contraente interessata provvede affinché la relazione dell’EIA sia pubblicata attraverso il CHM.

Art. 30 Soglie e fattori da considerare ai fini di una valutazione dell’impatto

ambientale

Quando un’attività pianificata rischia di avere un effetto più che minore o transitorio sull’ambiente marino o se i suoi effetti sono sconosciuti o scarsamente noti, la Parte contraente avente giurisdizione o controllo su tale attività ne effettua un’analisi preliminare. Se si accerta, sulla base dell’analisi preliminare, che la Parte contraente debba avere fondati motivi per ritenere che l’attività rischia di causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l’ambiente marino,