Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine

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occorre procedere a un EIA. Questo articolo riporta un elenco non esaustivo di fattori per determinare se sia necessario procedere a un’analisi preliminare.

Art. 31 Processo di valutazione dell’impatto ambientale

Le Parti contraenti provvedono affinché la procedura seguita per l’EIA comprenda un’analisi preliminare, la definizione dell’ambito di valutazione (scoping), misure atte a prevenire, mitigare e gestire gli effetti negativi potenziali, fasi di notifica e consultazione pubbliche, nonché l’elaborazione e la pubblicazione di una relazione sull’EIA. Le Parti contraenti possono effettuare EIA congiunti. Agli Stati che dispongono di capacità limitate viene messo a disposizione un registro di esperti che possono offrire consulenza e assistenza per effettuare ed esaminare le analisi preliminari e gli EIA.

Art. 32 Notifica e consultazione pubbliche

Le Parti contraenti provvedono tempestivamente alla notifica pubblica di un’attività pianificata, anche mediante la pubblicazione attraverso il CHM e tramite il Segretariato. Inoltre, tutti i gruppi d’interesse, in particolare gli Stati che potrebbero subire gli effetti ambientali maggiori, devono avere la possibilità di partecipare prima che si decida se autorizzare o meno un’attività. Le Parti contraenti rendono pubbliche le osservazioni ricevute e il seguito dato a tali osservazioni. Le Parti contraenti garantiscono l’accesso alle informazioni relative al processo di EIA previsto dall’Accordo, con riserva delle informazioni riservate o di proprietà esclusiva.

Art. 33 Relazioni di valutazione dell’impatto ambientale

Le Parti contraenti provvedono all’elaborazione e alla pubblicazione di una relazione per qualunque EIA effettuato ai sensi di questa parte. Eventuali osservazioni dell’Organismo scientifico e tecnico devono essere tenute in considerazione dalla Parte contraente interessata. Le informazioni minime che devono figurare nella relazione sono indicate nel paragrafo 2.

Art. 34 Adozione di decisioni

Spetta alla Parte contraente nella cui giurisdizione o nel cui controllo rientra l’attività pianificata decidere se essa può essere o meno realizzata. Nel decidere, deve tenere pienamente conto dell’EIA. La Parte contraente decide di autorizzare l’attività pianificata solo dopo aver stabilito, tenuto conto delle misure di mitigazione o di gestione, di aver compiuto ogni ragionevole sforzo per garantire che tale attività possa essere realizzata in modo coerente con la prevenzione di effetti negativi significativi sull’ambiente marino. I documenti relativi alla decisione sono resi pubblici.

Art. 35–36 Monitoraggio e comunicazioni riguardanti gli effetti delle attività

autorizzate

Le Parti contraenti hanno la responsabilità di tenere sotto controllo gli effetti di qualsiasi attività da esse consentita o intrapresa nelle zone non soggette a giurisdizione