Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine

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occasione della sua prima riunione. Il Comitato presenta relazioni e raccomandazioni che la COP esamina e alle quali dà opportunamente seguito.

Parte VI Disposizioni istituzionali

Art. 47 Conferenza delle Parti

La prima riunione della COP è convocata dal Segretario generale delle Nazioni Unite entro e non oltre un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo. La COP adotta per consensus, in occasione di tale riunione, il suo regolamento interno e quello dei suoi organi ausiliari, le norme finanziarie che disciplinano il suo finanziamento e quello del Segretariato e degli organi ausiliari e, successivamente, il regolamento interno e le norme finanziarie di qualunque altro organo ausiliario da essa eventualmente istituito. Le successive riunioni ordinarie, indette a intervalli regolari, sono stabilite dalla COP. Possono essere indette anche riunioni straordinarie, secondo il regolamento interno. La COP si riunisce in sessione ordinaria presso la sede del Segretariato (che deve ancora essere decisa, cfr. art. 50 par. 1) o presso la sede delle Nazioni Unite.

Le decisioni della COP vengono adottate in linea di principio tramite consensus. Il paragrafo 5 definisce una procedura sussidiaria per le decisioni a maggioranza dei due terzi.

La COP esamina e valuta regolarmente l’attuazione dell’Accordo. A tal fine adotta, tra l’altro, un bilancio con la frequenza e per l’esercizio finanziario da essa stabiliti. Inoltre, nell’ambito della sua competenza può chiedere un parere consultivo al Tribunale internazionale per il diritto del mare su una questione giuridica riguardante la conformità all’Accordo di una proposta ad essa presentata su qualsiasi argomento di sua competenza.

Art. 48 Trasparenza

L’articolo contiene disposizioni volte a promuovere la trasparenza dei processi decisionali e delle altre attività svolte dalla COP secondo l’Accordo, anche attraverso la divulgazione di informazioni al pubblico e l’agevolazione della partecipazione da parte degli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti, delle popolazioni autoctone e delle comunità locali depositarie di conoscenze tradizionali pertinenti, della comunità scientifica, della società civile e di altri portatori di interessi determinanti. Rientra in questa logica anche il fatto che tutte le riunioni delle Parti contraenti e dei loro organi ausiliari siano aperte a osservatori, salvo decisione contraria della COP. Si punta ad avere ampie possibilità di partecipazione alle riunioni per i gruppi d’interesse coinvolti.

Art. 49 Organismo scientifico e tecnico

L’Organismo scientifico e tecnico fornisce consulenza alla COP su questioni scientifiche e tecniche, svolge le funzioni assegnategli dall’Accordo (p. es. lo sviluppo e la revisione dei criteri per l’identificazione delle aree marine protette e il riesame delle proposte per tali aree protette, nonché le raccomandazioni riguardanti gli EIA) e