Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine
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scopi seguenti: finanziare progetti riguardanti la creazione di capacità secondo l’Accordo, tra cui progetti efficaci in materia di conservazione e uso sostenibile della biodiversità marina, attività e programmi, in particolare formazione relativa al trasferimento di tecnologia marina; assistere gli Stati in via di sviluppo ai fini dell’attuazione dell’Accordo; sostenere i programmi di conservazione e di uso sostenibile attuati dalle popolazioni autoctone e dalle comunità locali in quanto depositarie di conoscenze tradizionali; e sostenere le consultazioni pubbliche a livello nazionale, subregionale e regionale.
Il fondo speciale è alimentato dai contributi annui dei Paesi industrializzati che sono Parti contraenti dell’Accordo, in linea con l’articolo 14 paragrafo 6. Tali contributi saranno sostituiti dai pagamenti secondo l’articolo 14 paragrafo 7 dopo che la COP avrà stabilito le modalità di ripartizione dei benefici monetari derivanti dall’utilizzo di RGM e IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale. A ciò si aggiungono contributi supplementari volontari delle Parti contraenti e degli enti privati destinati a sostenere la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone. La COP stabilisce un obiettivo iniziale di mobilitazione delle risorse fino al 2030 indipendentemente dalla fonte di provenienza.
Il meccanismo comprende anche un fondo fiduciario volontario istituito dalla COP per facilitare la partecipazione dei Paesi in via di sviluppo alle riunioni degli organismi istituiti sulla base dell’Accordo.
La COP istituisce un Comitato finanziario responsabile delle risorse finanziarie. Il Comitato finanziario è composto da membri in possesso di qualifiche e competenze adeguate e tiene conto dell’equilibrio di genere e di un’equa ripartizione geografica. Il mandato e le modalità di funzionamento del Comitato finanziario sono decisi dalla COP. In particolare, il Comitato finanziario riferisce periodicamente e formula raccomandazioni in merito all’individuazione e alla mobilitazione dei finanziamenti nell’ambito del meccanismo, e valuta le esigenze delle Parti contraenti.
La COP procede a un riesame periodico delle relazioni del Comitato finanziario e del meccanismo finanziario per valutarne l’adeguatezza, l’efficacia e l’accessibilità delle risorse finanziarie.
Parte VIII Attuazione e rispetto delle disposizioni
Art. 53–55
Le Parti contraenti devono adottare le misure legislative, amministrative o politiche necessarie per garantire l’attuazione dell’Accordo. Sono inoltre tenute a monitorare l’adempimento dei propri obblighi secondo l’Accordo e a riferire periodicamente alla COP (il formato e la periodicità devono ancora essere stabiliti da quest’ultima). È stato istituito altresì un Comitato per l’attuazione e il rispetto delle disposizioni, incaricato di agevolare ed esaminare l’attuazione delle disposizioni dell’Accordo e di promuoverne l’osservanza. Agisce da facilitatore e funziona in modo trasparente, non antagonistico e non punitivo. I criteri per la sua composizione sono indicati al paragrafo 2. Le modalità di funzionamento e il regolamento interno del Comitato sono decisi dalla COP in occasione della sua prima riunione.