Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine
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esigenze e delle priorità dei Paesi in via di sviluppo. Le Parti contraenti, tenendo conto delle loro politiche e priorità e dei loro piani e programmi nazionali, devono fornire risorse e facilitare l’accesso ad altre fonti di sostegno. I processi di creazione di capacità e trasferimento di tecnologia marina devono svolgersi in coordinamento con i programmi esistenti e gli strumenti e i quadri giuridici pertinenti, nonché con gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti.
La tecnologia marina trasferita a norma di questa parte deve essere appropriata, pertinente e, per quanto possibile, affidabile, economica, aggiornata, ecocompatibile e disponibile in forma accessibile agli Stati in via di sviluppo che sono Parti contraenti dell’Accordo. Le Parti contraenti sono tenute a promuovere e incoraggiare l’introduzione di condizioni economiche e giuridiche per il trasferimento di tecnologia marina ai Paesi in via di sviluppo, tra cui eventuali incentivi alle imprese e alle istituzioni. Il trasferimento di tecnologia marina tiene conto di tutti i diritti esistenti su tale tecnologia ed è effettuato rispettando debitamente tutti gli interessi legittimi, in particolare i diritti e i doveri di chi detiene, fornisce o è destinatario della tecnologia marina interessata.
Art. 44 Tipi di azioni previste ai fini della creazione di capacità e del
trasferimento di tecnologia marina
In questo articolo vengono forniti vari esempi di forme di creazione di capacità e di trasferimento di tecnologia marina. Ulteriori esempi figurano nell’elenco indicativo e non esaustivo dell’allegato II.
Art. 45 Monitoraggio e riesame
La creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina sono monitorati e riesaminati periodicamente dal Comitato per la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina sotto l’autorità della COP. Tale riesame mira in particolare a identificare le esigenze e le priorità dei Paesi in via di sviluppo, a determinare il sostegno necessario e mobilitato e le lacune esistenti, nonché a verificare l’efficacia delle azioni di creazione di capacità e di trasferimento di tecnologia marina. L’obiettivo è anche individuare e mobilitare i finanziamenti previsti nell’ambito del meccanismo finanziario istituito secondo l’articolo 52. Nel sostenere il monitoraggio e il riesame delle azioni di creazione di capacità e di trasferimento di tecnologia marina, le Parti contraenti presentano relazioni al Comitato per la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina. Il formato e la periodicità di tali relazioni devono ancora essere definiti dalla COP, assicurando costi e tempistiche ridotti.
Art. 46 Comitato per la creazione di capacità e il trasferimento di
tecnologia marina
Questo Comitato è composto da membri in possesso di qualifiche e competenze adeguate che svolgono la loro funzione con obiettività nell’interesse superiore dell’Accordo e che sono nominati dalle Parti contraenti ed eletti dalla COP. Per la composizione del Comitato si deve tenere conto dei criteri stabiliti nel paragrafo 2. Il mandato e le modalità di funzionamento del Comitato sono decisi dalla COP in