Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine

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zone non soggette a giurisdizione nazionale. Rispetto alla situazione attuale, ciò aumenta la sicurezza della pianificazione e degli investimenti e permette alle imprese di partecipare a progetti internazionali di ricerca e sviluppo alle stesse condizioni della concorrenza straniera. In questo modo viene salvaguardata la competitività. Le imprese possono altresì contare su regole uniformi per l’esecuzione di EIA per attività a partire da un certo livello di impatto sull’ambiente. Anche questo produce certezza del diritto e regole armonizzate a livello internazionale per le imprese.

Da colloqui esplorativi con l’industria della ricerca in Svizzera è emerso che le imprese svizzere fanno uso di RGM. Vi è altresì grande interesse verso la possibilità di disporre di un’ampia rappresentazione delle RGM e delle IDS provenienti dagli oceani in archivi e banche dati, con possibilità di utilizzo per i ricercatori svizzeri. Tuttavia, secondo un recente studio commissionato dalla Commissione europea33, attualmente non è possibile determinare in maniera affidabile quali RGM e IDS raccolte e utilizzate finora provengano da zone non soggette a giurisdizione nazionale.

I dati attualmente disponibili non agevolano la formulazione di una stima affidabile del numero di imprese sotto la responsabilità della Svizzera che sono soggette agli obblighi di notifica per le attività relative a RGM e IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale o che svolgono attività in zone non soggette a giurisdizione nazionale per le quali è richiesta l’esecuzione di un EIA. Se in Svizzera si stabilisse in maniera unilaterale e precisa quali attività sono soggette alle disposizioni dell’Accordo per la protezione dell’alto mare, ciò potrebbe poi trovarsi in contrasto con future disposizioni di altri Stati (in particolare anche dell’UE), venendo meno all’esigenza dell’economia di disporre di norme uniformi a livello internazionale e di certezza del diritto. Una descrizione più dettagliata di tali attività deve quindi avvenire a livello internazionale. Partendo da tale base, nelle disposizioni di esecuzione possono essere adottate norme più dettagliate.

Per quanto riguarda l’obbligo di effettuare un EIA, l’Accordo per la protezione dell’alto mare definisce una soglia, ma non un elenco concreto di attività soggette a tale obbligo. Su questo punto, in futuro l’Organismo scientifico e tecnico dell’Accordo per la protezione dell’alto mare potrà elaborare un elenco indicativo di attività (art. 38 par. 1 lett. a dell’Accordo).

Secondo stime del DATEC, finora nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale viene svolto solo un numero limitato di attività che sottostanno alla giurisdizione o al controllo della Svizzera e per le quali l’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare produrrebbe un onere aggiuntivo. Condurre tali attività, infatti, è sempre molto oneroso, anche solo in considerazione della grande distanza dalle coste. Per quanto riguarda l’EIA, giova considerare gli impegni della Svizzera ai sensi del Protocollo del 4 ottobre 199134 sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull’Antartide, un altro contesto nel quale sono teoricamente possibili numerose

33Paul Oldham, Jasmine Kindness, Emmanuel Davidson, Amelia Westmoreland, Thomas

Vanagt and Marcel Jaspars. Study on «Marine Genetic Resources» Market Value and State of the Art of Commercialisation of Related Products in the Context of the BBNJ Negotiations. Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2025.

34 RS 0.121.1