Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine
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Le imprese svizzere beneficiano di regole compatibili con importanti partner commerciali, una situazione che ne facilita l’accesso ai mercati internazionali e ai progetti di ricerca. Senza attuazione, la Svizzera potrebbe perdere attrattiva come piazza economica per la biotecnologia e la ricerca ambientale, poiché le imprese non potrebbero inserirsi come elementi attivi di un sistema globale per l’accesso alle RGM e alle IDS e del relativo sistema di ripartizione dei benefici. Anche i settori marittimi potrebbero trovarsi in svantaggio se il quadro normativo non corrispondesse ai requisiti internazionali.
L’attrattiva fiscale della Svizzera non viene toccata dall’attuazione, non essendo previsti tributi aggiuntivi per le imprese.
PIL/crescita
Benché una regolamentazione chiara porti con sé certezza giuridica e sul lungo periodo anche incentivi agli investimenti, gli effetti positivi sul prodotto interno lordo (PIL) sono difficili da quantificare e probabilmente quasi impercettibili. Pertanto, l’attuazione non dovrebbe innescare impulsi di crescita macroeconomica misurabili.
Produttività
L’attuazione a livello nazionale dell’Accordo per la protezione dell’alto mare non produce ripercussioni misurabili sulla produttività del lavoro o del capitale in Svizzera. È vero che per le imprese attive nei settori della biotecnologia, della farmaceutica e della ricerca sorgono nuovi obblighi di notifica e documentazione e per i settori le cui attività hanno un forte impatto sull’ambiente in aree marittime internazionali si stabiliscono regole chiare per gli EIA, ma ciò non comporta né una variazione significativa della produttività del lavoro (produzione per ora di lavoro) né un utilizzo più efficiente del capitale. La produttività del capitale rimane invariata, poiché l’attuazione non comporta incentivi per investimenti strutturali o misure di promozione dell’innovazione.
Ripercussioni di ridistribuzione
Sotto il profilo sociale, le grandi imprese nei settori della biotecnologia, della farmaceutica e della ricerca possono far fronte più facilmente ai nuovi requisiti amministrativi rispetto agli attori più piccoli. Ciò potrebbe comportare un onere sproporzionato per le piccole imprese di ricerca e le start-up. È presumibile che le imprese del settore marittimo che svolgono attività che comportano l’obbligo di effettuare un EIA nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale dispongano delle risorse necessarie per gli EIA e le attività di monitoraggio, dato il costo di tali attività. Non sono previste ripercussioni di ridistribuzione dirette per le economie domestiche o i lavoratori.
A livello regionale, vi è una massiccia concentrazione dei settori interessati in centri economici come Zurigo, Basilea o Ginevra. Le regioni rurali o le aree che dispongono di strutture meno sviluppate sono poco interessate dall’attuazione, essendo pressoché nulla la presenza di imprese di questi settori.
Innovazione e digitalizzazione
L’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare potrebbe avere un impatto sull’innovazione nelle biotecnologie e nell’industria farmaceutica perché crea