Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine
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Per quanto riguarda l’obbligo di effettuare un EIA, considerato l’onere ingente legato ad attività con obbligo di EIA in zone non soggette a giurisdizione nazionale, non si può presumere che le PMI in Svizzera intraprenderanno tali attività. Di conseguenza, non sarebbero gravate dai relativi oneri.
«Swiss Finish»
La LPrAM non prevede alcuna disposizione con una regolamentazione più rigida rispetto all’Accordo per la protezione dell’alto mare. Di conseguenza, le imprese non sono interessate da requisiti normativi più severi rispetto agli altri Stati contraenti dell’Accordo. Non è previsto alcuno «Swiss Finish» nemmeno per le disposizioni d’esecuzione.
Semplificazione dell’esecuzione attraverso mezzi elettronici
La legge di attuazione non contiene disposizioni che potrebbero ostacolare l’esecuzione attraverso mezzi elettronici. L’onere amministrativo per l’esecuzione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare e della LPrAM deve essere ridotto al minimo. Pertanto, nell’ambito delle disposizioni di esecuzione, si provvede affinché l’esecuzione avvenga per quanto possibile attraverso mezzi elettronici.
Abrogazione di normative nello stesso ambito tematico
Come indicato al numero 1.1, finora la regolamentazione delle aree marine non soggette a giurisdizione nazionale è alquanto settoriale (p. es. accordi regionali di pesca) e presenta delle lacune, motivo per cui la sopravvivenza della biodiversità in queste aree è messa a repentaglio. La regolamentazione risulta perciò incompleta, una condizione cui si intende rimediare attraverso l’Accordo per la protezione dell’alto mare. Pertanto, non è opportuno abrogare norme in un settore che finora non era regolamentato a sufficienza.
6.3.3 Stima dei costi della regolamentazione secondo l’articolo 5 LSgrI
Al momento non è possibile stimare i costi della regolamentazione. Non si può produrre una stima attendibile nemmeno del numero di imprese interessate, non potendo per ora quantificare con precisione quali imprese in Svizzera lavorano con RGM e IDS provenienti da zone non soggette a giurisdizione nazionale, e in quale misura (vi è in particolare il problema dell’identificazione di tali RGM e IDS come provenienti da zone non soggette a giurisdizione nazionale, una questione confermata anche da un recente rapporto pubblicato dalla Commissione europea36).
Inoltre, l’Accordo per la protezione dell’alto mare non specifica per quali attività sia obbligatoria l’esecuzione di un EIA; di questa precisazione concreta potrà occuparsi in futuro l’Organismo scientifico e tecnico istituito dall’Accordo. Partendo da tale base, nelle disposizioni di esecuzione possono essere adottate norme più dettagliate. La pubblicazione degli EIA attraverso il CHM stabilirà inoltre una prassi che aiuterà le imprese a valutare meglio i loro obblighi connessi a determinate attività.
36 Paul Oldham, Jasmine Kindness, Emmanuel Davidson, Amelia Westmoreland, Thomas Vanagt and Marcel Jaspars. Study on «Marine Genetic Resources» Market Value and State of the Art of Commercialisation of Related Products in the Context of the BBNJ Negotiations. Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2025.