Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine

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attività soggette all’obbligo di effettuare un EIA. Tuttavia, ad oggi, nessuna impresa che rientra sotto la responsabilità della Svizzera ha svolto nelle zone coperte dal Trattato sull’Antartide un’attività che richiedesse un esame approfondito dell’impatto sull’ambiente (equivalente all’EIA secondo i criteri dell’Accordo per la protezione dell’alto mare).

L’attuazione dell’Accordo comporterà un onere amministrativo aggiuntivo per le imprese soggette agli obblighi di notifica e di presentare relazioni, se pianificano attività coperte dal nuovo Accordo. Nell’attuazione dell’Accordo si presterà quindi attenzione a ridurre al minimo l’onere per le imprese (p. es. rinunciando a uno «Swiss Finish» o implementando un’esecuzione con mezzi elettronici).

Ulteriori costi possono essere legati agli EIA e agli emolumenti per i costi amministrativi (p. es. per permessi e consultazioni). Inoltre, le imprese devono attendersi per il futuro compensazioni finanziarie per l’utilizzo delle RGM e delle IDS.

Si può presumere che quando saranno elaborate le disposizioni di esecuzione della LPrAM saranno disponibili maggiori informazioni sulle decisioni che la COP deve ancora adottare, delle quali si potrà perciò tenere conto nella valutazione d’impatto.

6.3.2 Obblighi di verifica secondo l’articolo 4 della legge del 29 settembre 202335 sullo sgravio delle imprese (LSgrI)

Semplificazioni per le PMI

Le PMI in Svizzera possono essere colpite da costi amministrativi aggiuntivi per gli obblighi di notifica relativi ad attività che riguardano le RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale e le IDS di tali RGM. I viaggi condotti per scopi di ricerca al fine di raccogliere campioni in situ in zone non soggette a giurisdizione nazionale sono onerosi e costosi. Le piccole imprese vi partecipano principalmente nell’ambito di sottoprogetti di progetti di ricerca più ampi. Si presume che degli obblighi di notifica si faranno carico principalmente i responsabili dei progetti di ricerca, riducendo così l’onere per le PMI.

Un ulteriore onere per le PMI può derivare dalla ripartizione dei benefici derivanti dall’uso delle RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale e delle IDS di tali RGM. A questo proposito, l’articolo 7 della legge di attuazione stabilisce solamente i principi dell’obbligo di ripartizione dei benefici non monetari. Per la ripartizione dei benefici non monetari le imprese possono scegliere fra tante modalità diverse (cfr. art. 14 par. 2 e all. II dell’Accordo). Le imprese più piccole possono scegliere forme che per loro rappresentano un onere minore. Se del caso, è possibile emanare norme più dettagliate in materia con le disposizioni di esecuzione. Le modalità di ripartizione dei benefici monetari devono ancora essere decise dalla COP, pertanto al momento non si possono valutare eventuali semplificazioni per le PMI. Se del caso, saranno inserite in un’ulteriore revisione della legge.

35 RS 930.31