Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine
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Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 19 Disposizione transitoria
Questa disposizione transitoria stabilisce che le disposizioni della sezione 3 si applicano solo alle attività relative alle RGM e alle IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale raccolte e generate dopo l’entrata in vigore della LPrAM. Con la ratifica dell’Accordo per la protezione dell’alto mare la Svizzera dichiarerà anche un’eccezione in materia secondo l’articolo 70 in combinato
disposto con l’articolo 10 paragrafo 1 dell’Accordo, in relazione all’applicazione retroattiva dell’Accordo stesso secondo l’articolo 10 paragrafo 1 secondo periodo dell’Accordo (v. anche commento all’art. 10 dell’Accordo).
Art. 20 Modifica di un altro atto normativo
Alla LPN viene aggiunto un nuovo articolo 24i. È infatti necessaria una disposizione di questo tenore anche per la LPN, in maniera simile all’articolo 14 LPrAM,
soprattutto per quanto riguarda le norme sulle risorse genetiche di cui
all’articoli 23n–23q LPN, in vigore dal 2014. Per il resto si rimanda al commento all’articolo 14 LPrAM.
Art. 21 Referendum ed entrata in vigore
Capoverso 1: la LPrAM sottostà a referendum facoltativo secondo gli articoli 141 capoverso 1 lettera d numero 3 e 141a capoverso 2 Cost.
Capoverso 2: la data di entrata in vigore è stabilita dal Consiglio federale.
Capoverso 3: questo capoverso garantisce l’entrata in vigore congiunta dell’Accordo per la protezione dell’alto mare e della LPrAM, che serve all’attuazione dello stesso in Svizzera.
6 Ripercussioni dell’Accordo e del decreto di attuazione
6.1 Ripercussioni per la Confederazione
6.1.1 Ripercussioni finanziarie
Sono previsti costi legati ai contributi obbligatori e, finché non saranno negoziate le modalità di ripartizione dei benefici monetari derivanti dall’uso di RGM e IDS, al 50 per cento di tali contributi obbligatori da versare al fondo speciale. Per il momento è possibile effettuare soltanto una stima approssimativa dell’onere finanziario. La COP stabilirà l’ammontare dei contributi obbligatori che gli Stati dovranno versare al futuro Segretariato. Verosimilmente, la quota della Svizzera sarà calcolata secondo la chiave di ripartizione delle Nazioni Unite. Contributi paragonabili destinati ai Segretariati di altri accordi ambientali si attestano tra i 100 000 e i 500 000 franchi