Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 49Fedlex · Rapporto esplicativo
«%ASFF_YYYY_ID»
all’anno. Per scopi di pianificazione finanziaria, in questo caso si ipotizza un contributo al centro di questo intervallo (fr. 300 000). A tale importo si aggiunge nei primi anni l’importo aggiuntivo del 50 per cento del contributo al fondo speciale, da versare finché non sarà reso operativo il meccanismo di ripartizione dei benefici legati all’uso delle RGM. A ciò si aggiungono eventuali contributi volontari al fondo fiduciario volontario destinato ad agevolare la partecipazione dei Paesi in via di sviluppo alle riunioni degli organi dell’Accordo per la protezione dell’alto mare.
I contributi della Svizzera saranno finanziati attraverso i fondi iscritti nei piani finanziari dell’UFAM a partire dal 2028 (credito A231.0321 Commissioni e organizzazioni internazionali).
6.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale
Dopo l’entrata in vigore sarà necessaria una quantità limitata di risorse umane per accompagnare il processo internazionale, per esempio per partecipare alla COP. Vi è inoltre fabbisogno di risorse di personale per l’attuazione in Svizzera, per esempio per i permessi da accordare per attività in zone non soggette a giurisdizione nazionale, l’eventuale valutazione degli EIA, le notifiche e le consultazioni, il trattamento delle notifiche e la stesura di relazioni all’attenzione della COP. L’onere legato a questi lavori dipende in larga misura dal numero di attività e utilizzi attribuibili ai settori della ricerca e dell’industria svizzeri. La LPrAM prevede la possibilità di finanziare tramite emolumenti gli oneri generati dai richiedenti (p. es. verifica di EIA, permessi per le attività). Inoltre, è previsto il coinvolgimento di servizi specializzati esterni qualora l’Amministrazione federale non disponga di competenze specifiche (p. es. per quanto riguarda gli EIA per attività svolte in zone non soggette a giurisdizione nazionale), così da contenere il potenziamento di risorse interne alla Confederazione. Al momento non è possibile elaborare una stima attendibile del futuro onere legato alle risorse di personale, pur prevedendo un onere aggiuntivo massimo di 50 equivalenti a tempo pieno. L’onere per il personale sarà compensato internamente presso il DATEC e, pertanto, non comporterà alcun onere aggiuntivo per il bilancio federale.
6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
L’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare riguarda soltanto la Confederazione. I Cantoni e i Comuni non sono interessati.
6.3 Ripercussioni sull’economia
6.3.1 Ripercussioni sulle imprese
La Svizzera fa parte dei leader mondiali nella ricerca marina. Grandi imprese del settore farmaceutico e biotecnologico con interessi nelle RGM e nelle IDS attinenti a zone non soggette a giurisdizione nazionale hanno sede in Svizzera, come pure grandi compagnie di navigazione, società che si occupano di materie prime e gestiscono un naviglio proprio e altre imprese del settore marittimo.
Con l’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare, le imprese svizzere dispongono di norme per la gestione e l’accesso alle RGM e alle IDS di RGM delle