Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine

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correlati agli obblighi di notifica e agli EIA. I dettagli devono essere disciplinati a livello di ordinanza.

Capoverso 4: con questa norma di delega il Consiglio federale viene incaricato di disciplinare i dettagli del trattamento e della trasmissione dei dati personali. Esso stabilisce quali sono le autorità preposte al trattamento dei dati, le categorie e i destinatari della trasmissione dei dati personali, nonché la durata di conservazione. Il trattamento e la trasmissione sono limitati all’adempimento dei compiti di cui all’Accordo per la protezione dell’alto mare e alla LPrAM.

Sezione 7: Disposizioni penali

Art. 17 Disposizioni penali

Per rendere efficace l’attuazione della LPrAM vengono emanate disposizioni penali per le singole fattispecie.

Capoverso 1: in caso di delitti quali lo svolgimento intenzionale senza permesso di un’attività soggetta all’obbligo di effettuare un EIA, possono essere comminate pene detentive sino a tre anni o pene pecuniarie. Lo stesso vale per le violazioni intenzionali dell’articolo 11 LPrAM.

Capoverso 2: viene punito con una pena pecuniaria chi agisce per negligenza e chi viola l’articolo 11 LPrAM in maniera non grave. La violazione si considera «grave», in particolare, se comporta un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l’ambiente marino.

Capoverso 3: contravvenzioni come il mancato rispetto degli obblighi di notifica di cui all’articolo 6 LPrAM sono punite con la multa fino a 100 000 franchi (fino a fr. 40 000 in caso di negligenza).

Capoverso 4: il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza, se è nell’interesse pubblico.

Art. 18 Applicazione del diritto penale amministrativo

Con questo rimando si garantisce che nel perseguimento e nella valutazione di atti od omissioni puniti secondo l’articolo 17 LPrAM sia possibile intervenire anche in questo modo nei confronti delle persone fisiche responsabili. Inoltre, se la multa è inferiore a 5000 franchi è possibile condannare al pagamento direttamente la persona giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale, a condizione che la determinazione delle persone fisiche punibili sia onerosa in modo sproporzionato.