Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine

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l’articolo 4 LPrAM o se vengono trasmesse tutte le informazioni previste per adempiere agli obblighi di notifica di cui all’articolo 6 LPrAM. Vengono adottate misure di diritto amministrativo, per esempio, in caso di violazione delle condizioni poste per il rilascio di un permesso, allo scopo di ripristinare la conformità al diritto. Le tariffe degli emolumenti saranno fissate dal Consiglio federale in misura tale da coprire i costi sostenuti.

Art. 16 Protezione dei dati

Capoverso 1: per l’adempimento dei compiti previsti dall’Accordo per la protezione dell’alto mare e dalla presente legge, gli organi federali incaricati dell’esecuzione e, se del caso, i servizi da essi designati trattano dati personali di persone fisiche e giuridiche, compresi dati degni di particolare protezione secondo l’articolo 5 lettera c numero 5 della legge del 25 settembre 202031 sulla protezione dei dati (LPD) e dell’articolo 57r capoverso 2 lettera a della legge del 21 marzo 199732 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA). Tra gli organi federali incaricati dell’esecuzione vi è, segnatamente, l’UFAM. I dati degni di particolare protezione trattati e trasmessi possono essere dati relativi a perseguimenti o sanzioni amministrativi e penali. Il trattamento e la comunicazione di cui al capoverso 1 avvengono a livello nazionale. Il capoverso 1 costituisce quindi la base giuridica secondo gli articoli 34 e 36 capoverso 1 LPD nonché degli articoli 57r e 57s capoversi 1 e 2 LOGA, che consentono il trattamento e la trasmissione di dati personali. Secondo il principio della proporzionalità, vengono trattati e comunicati soltanto i dati necessari per l’adempimento dei compiti di cui all’Accordo per la protezione dell’alto mare e alla presente legge.

Capoverso 2: questo capoverso consente il trasferimento all’estero dei dati personali trattati. Ciò riguarda in particolare i dati personali trasmessi al CHM o agli organi dell’Accordo dagli organi federali incaricati dell’esecuzione e, se del caso, dai servizi da essi designati. Secondo l’articolo 51 paragrafi 2 e 3 dell’Accordo, il CHM è costituito principalmente da una piattaforma ad accesso libero che consente alle Parti contraenti di accedere, fornire e divulgare, in particolare, informazioni relative alle attività svolte secondo le disposizioni dell’Accordo. I dati personali trasmessi vengono quindi pubblicati attraverso il CHM, gestito dal Segretariato dell’Accordo (art. 51 par. 4 dell’Accordo). Le precise modalità di funzionamento del CHM e la sede del Segretariato devono essere ancora stabilite dalla COP (art. 51 par. 2 secondo periodo dell’Accordo) e non sono ancora note al momento. In tali circostanze, il rimando agli articoli 16 e 17 LPD assicura che la comunicazione di dati personali avvenga in ogni caso secondo i requisiti di tale legge.

Capoverso 3: il presente capoverso costituisce la base giuridica per i sistemi d’informazione e di documentazione finalizzati alla gestione elettronica delle procedure di attuazione della presente legge. Questi sistemi vengono utilizzati anche per la gestione degli affari e il trattamento elettronico dei dati. Nel caso in esame, per esempio, un sistema d’informazione e di documentazione è richiesto per trattare i dati

31RS 235.1

32 RS 172.010