Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine

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6.3.4 Ripercussioni sui consumatori

L’Accordo per la protezione dell’alto mare riguarda principalmente le imprese, gli istituti di ricerca e l’amministrazione. Per i consumatori in Svizzera non vi sono ripercussioni dirette sulla disponibilità, la varietà, la qualità e il prezzo di prodotti e servizi.

Possibili effetti indiretti potrebbero emergere sul lungo periodo, sotto forma di catene di approvvigionamento più stabili per i prodotti farmaceutici e biotecnologici, se l’accesso alle RGM è regolamentato con chiarezza. D’altra parte, l’onere derivante dagli obblighi di notifica e in futuro anche dalla ripartizione dei benefici monetari potrebbe costituire, in misura marginale, un ostacolo al progresso e allo sviluppo tecnologico. Si tratta però di effetti di non immediata evidenza.

6.3.5 Ripercussioni sui lavoratori

Per i lavoratori in Svizzera non vi sono ripercussioni dirette derivanti dall’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare. Tuttavia, potrebbe migliorare a lungo termine la sicurezza della pianificazione per chi lavora nei settori a forte intensità di ricerca (biotecnologia, farmaceutica, tecnologia ambientale), perché regole chiare per l’accesso alle RGM e alle IDS promuovono gli investimenti e l’innovazione. La certezza del diritto e la sicurezza di pianificazione riguardano anche le imprese del settore marittimo (armatori, imprese tecnologiche). Senza attuazione, vi è un certo rischio di produrre svantaggi legati all’ubicazione, se le imprese spostano gli investimenti all’estero a causa dell’incertezza normativa o dell’accesso limitato al mercato; le ripercussioni si potrebbero percepire sui livelli di occupazione.

6.3.6 Ripercussioni sull’economia in generale

Concorrenza

L’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare crea condizioni di parità per le imprese svizzere che utilizzano RGM provenienti da zone non soggette a giurisdizione nazionale e IDS di tali RGM. L’omogeneità degli obblighi di notifica e di ripartizione dei benefici è garanzia che tutti gli attori interessati debbano rispettare le stesse condizioni. Senza attuazione potrebbero verificarsi distorsioni della concorrenza all’interno della Svizzera, dato che le imprese che si attengono volontariamente agli standard internazionali sosterrebbero costi maggiori rispetto a quelle che agiscono senza regolamentazione. L’attuazione evita questa disparità di onere normativo e garantisce che tutti gli operatori del mercato dispongano delle stesse condizioni quadro.

Lo stesso vale per la precisazione dell’obbligo di effettuare un EIA per le attività con un forte impatto sull’ambiente. Anche sotto questo profilo si creano regole uniformi e certezza del diritto.

Attrattiva della piazza economica

L’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare rafforza la certezza del diritto per le imprese svizzere attive nel settore biotecnologico, farmaceutico e della ricerca. Disposizioni chiare sull’utilizzo delle RGM e delle IDS riducono le incertezze normative e creano condizioni di investimento affidabili. Lo stesso vale per le imprese del settore marittimo con sede in Svizzera.