Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 131 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo
in materia di commercio agricolo al fine di promuovere lo scambio su temi trasversali che interessano agricoltura, commercio, sicurezza alimentare e sostenibilità. In un periodo caratterizzato da notevoli sfide sul piano della politica commerciale, la Svizzera, viste le sue dimensioni, ha un interesse particolare a preservare l’OMC come quadro normativo multilaterale. Gli interessi della Svizzera includono non soltanto quelli difensivi in materia di accesso al mercato e di sostegno interno, bensì anche temi classici quali le restrizioni alle esportazioni e la concorrenza nelle esportazioni, nonché una migliore protezione delle indicazioni geografiche di provenienza, oltre a temi più attuali come l’integrazione della sostenibilità.
Unione europea (UE)
Nel maggio 2025 si sono formalmente conclusi i negoziati tra la Svizzera e l’UE sul pacchetto «Stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III)» che include anche l’estensione dell’Accordo agricolo bilaterale del 21 giugno 1999 al settore della sicurezza alimentare. In futuro, l’Accordo agricolo sarà suddiviso in due parti: una parte agricola e una parte sulla sicurezza alimentare, che disciplina lo Spazio comune di sicurezza alimentare.
La Svizzera continuerà a gestire autonomamente la sua politica agricola. Anche l’attuale protezione doganale (incl. dazi e contingenti) resta invariata. Nel giugno 2025 il Consiglio federale ha approvato gli accordi con l’UE e il 13 marzo 2026 ha adottato il messaggio all’attenzione del Parlamento.
La parte agricola continuerà a essere composta dagli attuali allegati su concessioni tariffarie reciproche (all. 1 e 2), liberalizzazione del commercio caseario (all. 3), commercio dei prodotti vitivinicoli (all. 7), bevande spiritose (all. 8), prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico (all. 9), riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi (all. 10) nonché protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (all. 12). Questi allegati, il cui contenuto rimane invariato, saranno applicabili come finora e non sottostanno al recepimento dinamico del diritto.
Lo Spazio comune di sicurezza alimentare comprende gli ambiti già contemplati nell’Accordo agricolo, ovvero salute dei vegetali (all. 4), alimenti per animali (all. 5) e sementi (all. 6), nonché commercio di animali e di prodotti animali (all. 11), incluse le derrate alimentari di origine animale, ma anche nuove disposizioni sul commercio di derrate alimentari di origine non animale e sull’omologazione dei prodotti fitosanitari. È altresì previsto che la Svizzera abbia accesso all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e alle reti rilevanti dell’UE (in particolare RASFF). I nuovi elementi istituzionali sono disciplinati nel Protocollo sulla sicurezza alimentare e si applicano soltanto per il settore della sicurezza alimentare. Esso prevede il recepimento automatico del diritto UE e, parallelamente, il diritto di partecipare all’elaborazione delle nuove prescrizioni europee nei suoi campi di applicazione (decision shaping). Le deroghe previste dall’attuale Accordo agricolo (p.es. il divieto di transito degli animali su strada) rimangono in vigore o hanno potuto essere integrate (in particolare per quanto concerne gli organismi geneticamente modificati, OGM). È stato inoltre possibile negoziare nuove deroghe, segnatamente nel settore della protezione degli animali e mantenere l’obbligo di indicare il Paese di origine delle derrate alimentari vendute in Svizzera.
Date le strette relazioni commerciali esistenti, il modo in cui evolvono le condizioni quadro della politica agricola nell’UE ha un notevole impatto sulla filiera agroalimentare svizzera. Nel luglio 2025 la Commissione europea ha presentato le sue proposte per il nuovo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) e per la Politica agricola Comune (PAC) dell’UE per il periodo 2028–2034. Gli obiettivi fondamentali della politica agricola dell'UE e di quella della Svizzera rimangono sostanzialmente simili anche alla luce delle riforme previste. Permane tuttavia una differenza sostanziale che riguarda la portata del sostegno agricolo. L’attuale struttura della PAC, basata su due pilastri e finanziata da due fondi distinti, è destinata a essere abbandonata. In futuro, la PAC sarà finanziata da un fondo per i partenariati nazionali-regionali (Fondo PNR), le cui risorse vengono destinate anche alla politica di coesione, alla pesca nonché alla sicurezza e alla difesa. Il finanziamento da parte dell’UE dovrebbe ammontare al 100 per cento soprattutto per lo strumento centrale del sostegno al reddito riferito alla superficie. La maggior parte delle altre misure sarà cofinanziata dagli Stati membri (tra cui anche le attuali misure ambientali e climatiche del primo pilastro, che oggi sono finanziate integralmente a livello comunitario). In questo modo si amplia il margine di manovra degli Stati membri. L’ammontare finale dei fondi destinati all’agricoltura dipende