Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 131 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 64Fedlex · Rapporto esplicativo

Nell’ambito dell’attuazione dell’Iv.Pa. 19.475 CET-S, nel 2023 è stato introdotto il contributo per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche teso a promuovere la longevità delle vacche da latte e delle vacche madri. Ciò si ripercuote positivamente sull’ambiente (in particolare sulle emissioni di GES) e sulla redditività delle aziende. Questo contributo è versato per UBG e l’importo aumenta progressivamente da una media di tre parti a una media di sette parti per le vacche da latte e da una media di quattro parti a una media di otto parti per le altre vacche. Il contributo basato su indicatori e orientato ai risultati è semplice e dà buoni risultati in linea con gli obiettivi di efficacia fissati. Tuttavia, non tiene conto della quantità di latte e di carne prodotta e pertanto una vacca, pur vivendo a lungo, può essere poco efficiente perché la sua produttività è molto bassa. Ciò è sfavorevole in termini di impatto sia climatico sia economico.

Nuova normativa prospettata

Si intende verificare se, rispetto all’indicatore attuale, sia possibile ottenere un miglioramento dell’impatto sul clima includendo nel calcolo dell’indicatore la quantità di latte e di carne prodotta. Nella definizione di un indicatore che descriva la produzione di latte per giorno di vita, è importante fissare un limite massimo in base al potenziale produttivo locale (p.es. differenziato per zona). L’indicatore della produttività giornaliera delle vacche da latte viene già utilizzato in diversi progetti e programmi e si è dimostrato efficace per la sua facilità di attuazione. Per quanto concerne la produzione di carne occorre ancora valutare una soluzione efficace e facilmente attuabile. In alternativa, in tale ambito si potrebbe mantenere l’attuale indicatore per promuovere una durata d’utilizzo prolungata.

➔ Articolo 75 capoverso 2

3.1.3.6 Riduzioni dei pagamenti diretti

Normativa vigente e necessità di intervento

Le riduzioni dei pagamenti diretti in caso di violazioni variano, talvolta in misura considerevole, da un programma all’altro. Ciò è dovuto al fatto che in un primo tempo era stata ripresa la direttiva della Conferenza dei direttori dell’agricoltura (CDA) relativa alla riduzione dei pagamenti diretti. Successivamente le norme sono state progressivamente integrate e affinate, ma negli ultimi dieci anni non sono mai state sottoposte a una revisione di fondo. Per l’esecuzione a livello cantonale l’applicazione in determinati ambiti è molto complessa. In alcuni casi manca una logica, il che ne rende difficile la comprensione da parte dei servizi cantonali preposti all’esecuzione e dei gestori interessati.

Nuova normativa proposta

L’obiettivo è uniformare il calcolo delle riduzioni dei pagamenti diretti in caso di violazioni, in modo da renderlo più semplice e comprensibile. Con prescrizioni precise della Confederazione si punta a rafforzare un’esecuzione cantonale uniforme e semplificata delle misure amministrative sul piano nazionale. Le relative norme vanno fissate a livello di OPD. Le disposizioni saranno discusse ed elaborate nell’ambito dell'attuazione della PA30+ sulla base di un progetto a cui collaborano i Cantoni, gli organismi di controllo e il settore.

➔ Nessuna modifica della LAgr

3.1.4 Miglioramenti strutturali (Titolo quinto LAgr)

3.1.4.1 Limite USM più alto

Normativa vigente e necessità di intervento

I miglioramenti strutturali sono tesi a rafforzare la competitività delle aziende, a migliorare le condizioni di lavoro e di vita nelle aziende nonché a proteggere e a migliorare la capacità produttiva dell’agricoltura (art. 87 lett. a-c LAgr). Attraverso i miglioramenti strutturali (art. 87 segg. LAgr) la Confederazione sostiene edifici, impianti e provvedimenti del genio rurale ed edilizi, PSR, nonché una produzione rispettosa dell’ambiente e degli animali. Il sostegno viene concesso sotto forma di contributi a fondo perso (art. 93 segg. LAgr). Il finanziamento dei progetti è inoltre sostenuto in via suppletiva mediante crediti di investimento esenti da interessi (art. 105 segg. LAgr).