Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 131 pagine
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per le superfici coltive e per quelle permanentemente inerbite a partire da 25 are. Per il fitto per le aziende agricole è previsto un obbligo di autorizzazione.
Nella pratica si riscontra tuttavia una notevole discrepanza dal limite massimo previsto dalla legge, che si traduce in un aumento dei costi di affitto. Dei circa 1 000 000 di ettari37 di SAU presente in Svizzera, quasi il 45 per cento38 è dato in affitto. Il fitto attualmente autorizzato varia da 100 a circa 700 franchi per ettaro all’anno a seconda della qualità, della pendenza e delle dimensioni della particella39. Ipotizzando un superamento medio di circa 100 franchi l’ettaro, per le superfici in affitto pari a 461 425 ettari di SAU nel 2020 risulta una perdita di reddito stimata a 50 milioni di franchi l’anno. Per l’agricoltura ciò rappresenta una notevole perdita di reddito. Riducendola si può quindi contribuire all’aumento del reddito nell’agricoltura e al raggiungimento degli obiettivi della PA30+.
Nuova normativa proposta
Per rafforzare la posizione dell’affittuario viene stabilito che questi non può rinunciare in anticipo ai diritti derivanti dal fitto pagato in eccesso durante l’affitto. Tali diritti non si prescrivono e dopo la fine del contratto possono essere fatti valere entro un mese dalla fine del contratto. Questa disposizione si applica soltanto per i nuovi contratti d’affitto stipulati dopo l’entrata in vigore della modifica di legge. Una soluzione analoga è prevista nel diritto del lavoro per i crediti dei lavoratori stabiliti dalla legge (cfr. art. 341 CO). Una disposizione di questo tipo rafforza la posizione negoziale degli affittuari nei confronti dei proprietari terrieri, senza comportare un ulteriore dispendio amministrativo.
➔ Articolo 45a e disposizione transitoria all’articolo 60c LAAgr
3.1.8.2 Legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli)
Normativa vigente e necessità di intervento
In virtù della LOCli, la Svizzera deve ridurre le proprie emissioni di GES del 75 per cento entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990. L’obiettivo finale è raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Nella LOCli sono stabiliti valori di riferimento per i settori dell’edilizia, dei trasporti e dell’industria per gli orizzonti temporali 2040 e 2050, tuttavia non per l’agricoltura, da cui attualmente proviene oltre il 16 per cento delle emissioni nazionali di GES. Nella sua strategia climatica a lungo termine del 2021, il Consiglio federale ha fissato l’obiettivo di ridurre le emissioni di GES derivanti dalla produzione agricola del 40 per cento entro il 2050 rispetto al 1990. Nella Strategia climatica per l’agricoltura e l’alimentazione del 2023, l’UFAM, l’USAV e l’UFAG hanno concretizzato tale obiettivo e definito, tra l’altro, obiettivi intermedi per il 2030 e il 2040.
Secondo quanto emerso dalla discussione del Consiglio federale del 12 settembre 2025 sulla politica climatica dopo il 2030, le misure volte a ridurre le emissioni di GES devono essere attuate nell’ambito della politica agricola. Ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 LOCli, inoltre, le disposizioni di altri atti normativi federali, tra cui quelli in materia di agricoltura, devono essere formulate in modo tale da contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici. Secondo il bilancio intermedio, l’andamento delle emissioni di GES fino al 2030 non è in linea con gli obiettivi. Di conseguenza, vi è una forte necessità di intervenire adottando misure efficaci, concrete e vincolanti per raggiungere gli obiettivi fissati per il 2030 e oltre.
Nuova normativa proposta
Oltre ai valori di riferimento per i settori dell’edilizia, dei trasporti e dell’industria, all’articolo 4 capoverso 1 lettera d viene introdotto un valore di riferimento per il settore agricolo. Le emissioni di GES in agricoltura dovranno essere ridotte del 30 per cento entro il 2040 e del 40 per cento entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990. Questi obiettivi corrispondono a quelli già definiti nelle strategie per l’agricoltura.
➔ Articolo 4 capoverso 1 lettera d LOCli
37 Ufficio federale di statistica (UST): Rilevazione delle strutture agricole, superficie agricola utile senza regione d’estivazione 2024, stato 13.05.2025
38 Agristat: Rilevazioni statistiche e stime, Fonte: UST Censimento delle aziende agricole, rilevazione supplementare 2020, Brugg 09.2025
39 Diversi promemoria dei Cantoni (tra cui BL, LU, SO) e raccomandazione concernente il fitto dell’Unione svizzera dei contadini