Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 131 pagine
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Nel settore dell’agricoltura e dell’alimentazione i dati vengono già oggi trattati sulla base di diverse disposizioni legali. Ciò riguarda in particolare compiti amministrativi nonché concernenti il controllo, l’erogazione di contributi, il monitoraggio, le statistiche e la vigilanza. Si tratta soprattutto di dati di base, strutturali e relativi all’ubicazione, di geodati e altre informazioni georeferenziate, di dati sulla produzione, sull’utilizzo dei mezzi di produzione nonché di dati sui contributi e di mercato. I dati possono provenire da autorità, da terzi incaricati di compiti esecutivi o da privati e vengono trattati su infrastrutture di dati della Confederazione, di altre autorità o di terzi incaricati, purché sussista una base legale pertinente.
La nuova normativa proposta si ricollega a tali compiti e all’attuale trattamento di dati. Non introduce alcun nuovo compito sostanziale né alcuna base generale per il trattamento dei dati al di fuori delle basi legali vigenti. Gli interessati mantengono il controllo sui propri dati: qualora non sussista alcun obbligo a livello di legge o di ordinanza di fornire o trattare i dati, è necessario il consenso della persona interessata. Quest’ultima decide autonomamente, nell’ambito delle possibilità di condivisione dei dati previste, se e per quali finalità i propri dati possano essere resi accessibili a terzi o riutilizzati. Senza un’esplicita base legale o una corrispondente autorizzazione, non è possibile accedere ai dati.
L’attuale quadro normativo deve essere ulteriormente sviluppato affinché i dati possano essere messi in rete per l’adempimento dei compiti previsti dalla legge ed essere utilizzati in modo sicuro, tracciabile e adeguato alle esigenze. Allo stesso tempo, va favorito lo scambio di dati tra gli attori della filiera agroalimentare nel rispetto delle disposizioni di legge.
Il trattamento dei dati nell’ambito di competenza della Confederazione deve orientarsi ai principi fondamentali di un utilizzo dei dati al passo con i tempi e affidabile. Tra questi spicca in particolare il principio «once only» secondo cui i dati devono poter essere registrati una sola volta per poi essere utilizzati a più riprese, purché vi siano le necessarie basi legali.
Per attuare questo ulteriore sviluppo, la vigente norma di delega di cui all’articolo 165g viene precisata e integrata. Il Consiglio federale potrà disciplinare le disposizioni necessarie all’adempimento dei compiti non solo in relazione ai singoli sistemi d’informazione, bensì anche in relazione ad altri strumenti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (strumenti TIC), nonché ai servizi connessi e alle loro funzioni. Ciò consentirà di utilizzare dati e funzioni digitali laddove siano necessari per l’adempimento dei compiti previsti dalla legge, in particolare per semplificare i processi esecutivi e amministrativi, per migliorare la disponibilità e la qualità dei dati, nonché per favorire la collaborazione tra autorità, terzi e altri attori.
L’utilizzo dei dati rimane vincolato ai compiti e alle disposizioni di legge vigenti. Allo stesso tempo, le basi legali a livello di legge e di ordinanza garantiscono che la protezione e la sicurezza dei dati, le responsabilità, i diritti di accesso, nonché la conservazione, la distruzione e l’archiviazione dei dati possano essere concretizzati opportunamente a livello di ordinanza. Si creano così le basi per sviluppare ulteriormente la progressiva digitalizzazione della filiera agroalimentare in modo tracciabile a livello normativo, controllato e adeguato alla pratica, per ridurre le discontinuità tra i diversi supporti di trasmissione e per alleggerire il dispendio amministrativo che grava sugli attori coinvolti.
Nella PA14−17 era prevista la realizzazione di un sistema centrale di registrazione dei dati sulle superfici (SIG) per tutti i Cantoni. Poiché ciò non è stato possibile, il processo attualmente in uso viene ora sancito anche nella legge.
➔ Articoli 165g capoversi 1 lettere a, b, ed f nonché 2 (nuovo) e 178 capoverso 5
3.1.8 Modifica di altri atti normativi
3.1.8.1 Legge federale sull’affitto agricolo (LAAgr)
Normativa vigente e necessità di intervento
Con l’ordinanza concernente la determinazione dei fitti agricoli (OFAgr)36 il Consiglio federale stabilisce il fitto massimo autorizzato. Il fitto agricolo è vincolante per i terreni vignati a partire da 15 are nonché