Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 131 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 73Fedlex · Rapporto esplicativo

3.1.7 Altre disposizioni (Titolo settimo a LAgr)

3.1.7.1 Misure preventive

Normativa vigente e necessità di intervento

In virtù del vigente articolo 165a LAgr, in caso di catastrofi ed eventi con notevoli conseguenze per l’uomo, gli animali o i vegetali, l’ambiente oppure per le condizioni quadro economiche dell’agricoltura, l’UFAG può prendere misure adeguate. L'esperienza ha tuttavia dimostrato che tali situazioni di crisi hanno di norma una portata ampia e spesso interessano diversi settori politici, quali la sanità, l’ambiente, l’economia o le relazioni internazionali. In questo contesto, non sembra più opportuno che decisioni di tale importanza vengano prese esclusivamente a livello di Ufficio federale.

Nuova normativa proposta

Poiché l'articolo 165a LAgr riguarda anche eventi che esulano dalle questioni di politica agricola in senso stretto e hanno una rilevanza a livello nazionale, la competenza per le relative decisioni in caso di crisi dovrebbe essere sistematicamente attribuita al Consiglio federale. Ciò garantisce che le misure a impatto trasversale siano adottate al livello decisionale politico adeguato.

➔ Articolo 165a

3.1.7.2 Sistemi d’informazione e altri mezzi TIC

Normativa vigente e necessità di intervento

I dati sono un elemento fondamentale per prendere decisioni ponderate a livello aziendale, settoriale e politico. Rappresentano inoltre un presupposto essenziale per la creazione di valore a livello economico, ecologico e sociale e assumono una valenza sempre maggiore con il progredire della digitalizzazione. Sono altresì basilari per semplificare l’esecuzione e ridurre così il dispendio amministrativo per tutte le parti coinvolte, soprattutto per i gestori di aziende agricole.

Con il crescente interesse per l’utilizzo dei dati aumentano anche le esigenze relative alla loro disponibilità, qualità e fruibilità. Inoltre, lo sviluppo tecnologico e le opportunità che ne derivano progrediscono a ritmo sostenuto. La Strategia di digitalizzazione della filiera agroalimentare svizzera evidenzia la necessità di intervenire nell’ottica di un ulteriore sviluppo delle basi legali. Si tratta di ridurre il dispendio amministrativo, aumentare la sicurezza dei dati, rendere più efficiente l’impiego delle risorse nonché consentire soluzioni di facile utilizzo, sicure e che creino un valore aggiunto. A tal fine, i dati devono essere disponibili in modo affidabile, utilizzabili in sicurezza e in modo tracciabile al di là dei singoli sistemi, nel rispetto delle disposizioni di legge.

La LAgr vigente descrive i principali sistemi d’informazione come elementi portanti del trattamento dei dati ed è strutturata di conseguenza in base a essi. Questa struttura si è dimostrata efficace per i sistemi d’informazione esistenti. La digitalizzazione della filiera agroalimentare sta tuttavia procedendo sempre più verso soluzioni TIC interconnesse, trasversali ai sistemi e maggiormente orientate agli utenti. I dati non vengono più trattati solo all’interno dei singoli sistemi d’informazione, ma vengono sempre più spesso utilizzati da diversi sistemi in modo sicuro, tracciabile e in base alle esigenze. Nella pratica ciò significa che i dati non devono essere registrati più volte, ma possono essere utilizzati per diversi scopi nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati e delle basi legali applicabili. L’attuale struttura normativa tiene conto solo in parte di questa esigenza di sviluppo.

Nuova normativa proposta

Con la nuova normativa proposta si intende sviluppare ulteriormente la base legale per il trattamento dei dati e il supporto digitale dei processi nella filiera agroalimentare. I sistemi d’informazione esistenti continueranno a essere elementi fondamentali nell’adempimento dei compiti. Inoltre, si intende creare una base legale che consenta in futuro anche soluzioni TIC interconnesse e trasversali ai sistemi, nonché funzioni a esse correlate. In questo contesto, i rigidi limiti imposti dalla LPD sono sempre determinanti. Ciò renderà possibile non solo lo scambio di dati tra i singoli sistemi, ma anche il loro utilizzo sicuro, tracciabile e adeguato alle esigenze nei processi supportati digitalmente.