Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 131 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 76Fedlex · Rapporto esplicativo

3.1.8.3 Legge federale del 20 giugno 20 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr)

Normativa vigente e necessità di intervento

Per i prodotti importati di origine animale ottenuti con metodi non ammessi in Svizzera vige l’obbligo di dichiarazione ai sensi della LAgr. Inoltre, per le derrate alimentari di origine animale ottenute con metodi di produzione dolorosi senza ricorrere all’anestesia sussiste un obbligo di dichiarazione ai sensi della LDerr. Questi due obblighi di dichiarazione si differenziano in particolare per quanto riguarda l’onere della prova.

Per i metodi di produzione vietati in Svizzera (sostanze ormonali e non ormonali per aumentare le prestazioni degli animali, detenzione in gabbia di pollame e conigli) la LAgr prescrive l’onere della prova, il che significa che il punto vendita deve fornire alle autorità la prova che i prodotti esteri non dichiarati sono stati ottenuti con metodi di produzione equivalenti a quelli svizzeri; ciò può avvenire tramite l'importatore.

La LDerr vigente, invece, si basa sul principio dell’autocontrollo, ossia spetta a chi immette in commercio il prodotto verificare se viga o meno l’obbligo di dichiararlo. L’onere della prova in tal senso spetta tuttavia all’autorità (cosiddetto principio inquisitorio ai sensi dell’art. 12 della legge sul procedimento amministrativo)40. Per l’inversione dell’onere della prova a carico del responsabile della messa in commercio del prodotto serve una base legale a livello di legge, poiché si va contro un principio del diritto amministrativo. La presente modifica della LDerr introduce una disposizione opportuna a tal fine.

Nuova normativa proposta

Il nuovo articolo 13a LDerr crea la base legale affinché anche per le dichiarazioni previste dalla legislazione alimentare per le cosce di rana tranciate senza stordimento, nonché per altri prodotti di origine animale ottenuti con metodi di produzione dolorosi senza ricorso all’anestesia l’onere della prova non sia più a carico delle autorità, bensì di chi immette in commercio tali prodotti. È esente dall’obbligo di caratterizzazione chi è in grado di dimostrare che la derrata alimentare proviene da un Paese in cui sono vietati metodi di produzione dolorosi (elenco dei Paesi), oppure chi può presentare una certificazione rilasciata da un organo accreditato che attesti che la derrata alimentare in questione non è stata ottenuta con metodi di produzione dolorosi senza ricorrere all’anestesia.

➔ Articolo 13a LDerr

3.2 Legge federale concernente la piattaforma per lo scambio di dati nella filiera agroalimentare (LSDAgr)

3.2.1 Normativa vigente e necessità di intervento

Una filiera agroalimentare efficiente presuppone che i dati necessari per lo svolgimento dei propri compiti siano affidabili, disponibili, di buona qualità e di facile utilizzo. Oggi i dati sono fondamentali per molti compiti, come ad esempio per l’inoltro di domande, per il calcolo e il versamento dei contributi, per i controlli, per le analisi statistiche nella filiera agroalimentare, nonché nei settori di veterinaria e della sicurezza alimentare.

Nel settore di compiti della filiera agroalimentare il trattamento dei dati si fonda già oggi su diverse basi legali, che si trovano in particolare in leggi specifiche e in ordinanze della Confederazione e dei Cantoni. Esse stabiliscono quali dati possono essere trattati per quale compito, quali autorità o terzi incaricati ne sono responsabili, nonché chi ha accesso ai dati e a quali condizioni.

Tuttavia, le persone e le imprese interessate nella filiera agroalimentare non sono in contatto solo con le autorità, bensì collaborano anche con altri attori privati di tale filiera, come ad esempio organizzazioni di produttori e label, partner commerciali o fornitori di sistemi d’informazione sulla gestione agricola (FMIS). Anche questi attori supportano gli agricoltori nella gestione dei dati o forniscono prestazioni basate sui dati delle rispettive aziende agricole.

40 RS 172.021