Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 131 pagine

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sui rischi fitosanitari e sui nuovi organismi nocivi, la Confederazione necessita quindi anche di mezzi supplementari.

Nuova normativa proposta

La possibilità per la Confederazione di informare la popolazione, l’agricoltura e il settore dell’ortoflorovivaismo in merito a nuovi organismi nocivi viene sancita nella LAgr. Per quanto riguarda i nuovi fitofagi e le nuove malattie dei vegetali rilevanti nel settore dell’agricoltura e dell’ortoflorovivaismo (ai sensi degli articoli 153 e 153a LAgr), la Confederazione può informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla base di questa nuova disposizione di legge. A tal fine, può stanziare fondi per le relative campagne e coinvolgere terzi.

Laddove opportuno, la Confederazione fornisce informazioni in modo proattivo a fini preventivi, segnalando i possibili rischi già prima della comparsa di determinati organismi nocivi in Svizzera. Ciò in particolare affinché le aziende agricole e dell’ortoflorovivaismo possano prepararsi meglio alle nuove emergenze fitosanitarie. Con la nuova base legale proposta e i mezzi finanziari supplementari prospettati (0,5 milioni di franchi all’anno), le misure di comunicazione della Confederazione volte a sensibilizzare e a informare in particolare i gruppi target interessati vengono notevolmente rafforzate rispetto a oggi.

➔ Articoli 153 capoverso 1 lettera d nonché 153a capoverso 4

3.1.6.3 Indennità per danni

Normativa vigente e necessità di intervento

I provvedimenti ordinati dalle autorità per l’eradicazione o il contenimento di fitofagi o malattie dei vegetali particolarmente pericolosi (in particolare organismi da quarantena) possono avere gravi ripercussioni economiche sulle aziende interessate. Attualmente, ai sensi dell’articolo 156 LAgr, i Cantoni e l’UFAG possono versare un’equa indennità alle aziende agricole e alle aziende dell’ortoflorovivaismo se a seguito di provvedimenti ordinati dalle autorità di cui all’articolo 153 LAgr determinati oggetti perdono valore o vengono distrutti. Questa disposizione risale al 1951 e non è più al passo con i tempi. Le misure contro gli organismi da quarantena comportano spesso costi elevati per le aziende, anche se nessuna merce viene distrutta o perde valore. Ciò vale, ad esempio, per il trattamento preventivo di piante potenzialmente infette, per la disinfezione delle serre o per un divieto preventivo di messa in commercio di determinate merci. Tali costi possono essere insostenibili per le aziende.

L'attuale formulazione dell’articolo 156 LAgr non copre tutti i casi in cui l’indennità versata all'azienda dal Cantone o dalla Confederazione è proporzionata, equa e adeguata. Sebbene in passato le autorità competenti abbiano in parte già interpretato la norma in linea con lo scopo della legge, manca una base legale chiara. Per garantire la certezza del diritto nonché un’indennità equa e adeguata ai tempi è necessaria una modifica.

Nuova normativa proposta

In futuro, in caso di danni, sarà possibile versare indennità di equità alle aziende che li hanno subiti, indipendentemente dal fatto che le merci siano state distrutte o abbiano perso valore. La modifica proposta garantisce chiarezza sul piano legale e alleggerisce in modo mirato l’onere a carico delle aziende interessate, senza introdurre una copertura forfettaria dei costi da parte dello Stato. L’indennità continuerà a essere versata caso per caso secondo il principio di equità. Le competenze e la partecipazione ai costi della Confederazione per le indennità cantonali rimangono invariate.

➔ Articolo 156