Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 131 pagine

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Oggi, dati identici o simili devono spesso essere registrati più volte e gestiti in diversi sistemi e registri. Ciò comporta un onere per le aziende e per gli altri attori lungo la catena del valore. Le discontinuità tra i canali comportano la necessità di registrare, trasferire manualmente o aggiornare gli stessi dati in più sistemi, generando così un dispendio aggiuntivo. Allo stesso tempo aumenta il rischio che i dati non siano aggiornati o contengano errori, con ripercussioni negative sulla loro qualità.

Di conseguenza, il principio «once-only», secondo cui i dati sono raccolti, per quanto possibile, una sola volta per poi essere riutilizzati a più riprese, può essere applicato oggi solo in misura limitata tra autorità e privati. I sistemi esistenti in cui sono conservati i dati non costituiscono di per sé un problema, ma diventano una sfida quando i dati disponibili sono necessari anche altrove per scopi legittimi. In questi casi è necessario programmare interfacce complesse. Oggi manca spesso un metodo uniforme, sicuro e tracciabile per trasferire i dati tra i sistemi esistenti. Di conseguenza, una parte considerevole dei potenziali benefici della digitalizzazione rimane inutilizzata.

Particolarmente importante è la distinzione tra il trattamento dei dati da parte delle autorità, l’accesso ai dati su base legale e i flussi di dati volontari. Secondo il diritto in materia di protezione dei dati, il concetto di trattamento dei dati comprende qualsiasi operazione con i dati, segnatamente la raccolta, il salvataggio, l’utilizzo, la modifica, la comunicazione, l’archiviazione o la cancellazione dei dati. In tutti i casi devono essere rispettate le disposizioni del diritto in materia di protezione dei dati e quelle sulla sicurezza dei dati, in particolare per quanto riguarda la limitazione delle finalità, la proporzionalità, la trasparenza e i diritti delle persone interessate. Quando un’autorità tratta o comunica dati per l’adempimento di un compito previsto dalla legge, è necessaria un’apposita base legale. Se invece i dati sono trasmessi ad attori privati o utilizzati da questi ultimi e non sussiste una tale base legale, è necessario il consenso della persona interessata. Senza una base legale o il consenso della persona interessata non è consentito l’accesso ai dati.

In virtù delle basi legali esistenti sono già disponibili le basi tecniche per lo scambio di determinati dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione. Ne sono un esempio le trasmissioni dei dati basate sull’ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr) e sull’ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA). Tali basi esistenti riguardano tuttavia principalmente determinati dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione e singoli campi di applicazione. Ad esempio, già oggi i dati provenienti dal sistema d’informazione sull’agricoltura della Confederazione (AGIS) possono essere resi accessibili a terzi previo consenso della persona interessata. L’attuale processo di rilascio tramite l’applicazione «Mia condivisione dei dati agricoli» (MAF) viene ora trasferito sulla piattaforma per lo scambio di dati. Ciò dimostra che esistono già soluzioni tecniche puntuali, ma non è ancora presente una base legale generale per una piattaforma comune per lo scambio di dati nella filiera agroalimentare.

Per attuare il principio «once-only» lungo la filiera agroalimentare è necessaria una piattaforma in grado di soddisfare i casi d’applicazione summenzionati. I vantaggi di una piattaforma possono essere pienamente sfruttati solo se vengono coinvolti tutti gli attori rilevanti della filiera agroalimentare. I flussi di dati non si verificano solo tra le autorità, ma anche tra le aziende agricole, le imprese lungo la catena del valore, le organizzazioni e i fornitori di servizi privati. Ciò è importante anche in un’ottica di sicurezza alimentare. Soprattutto in determinate situazioni di crisi, uno scambio di dati rapido, affidabile e giuridicamente sicuro tra privati, nonché tra questi e gli enti pubblici, può essere essenziale per individuare tempestivamente le carenze, adeguare le catene di approvvigionamento e impiegare in modo mirato le risorse disponibili. Poiché l’approvvigionamento operativo è in gran parte gestito da attori privati, una piattaforma deve intervenire proprio laddove, nella pratica, i dati sono effettivamente necessari e vengono scambiati.

È quindi necessario creare una base legale trasversale per una piattaforma comune per lo scambio di dati. Tale piattaforma ha lo scopo di rendere i dati esistenti più fruibili, di ridurre le registrazioni multiple, di migliorare la qualità dei dati e di facilitare la collaborazione tra autorità, terzi incaricati e attori privati. Allo stesso tempo, deve essere chiaramente stabilito che da ciò non derivino né l’obbligo di utilizzare la piattaforma, né nuovi obblighi di notifica, né accessi automatici ai dati. I flussi di dati privi di base legale continuano a presupporre il consenso della persona interessata.