Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/8: Legge federale che riforma il Ministero pubblico della Confederazione e la sua autorità di vigilanza e modifica la giurisdizione federale · 64 pagine

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pertanto che non sia opportuno stabilire gradi di occupazione fissi per i membri dell’AV-MPC, perché la loro attività richiede una certa flessibilità.

Va però riconosciuto che l’attuale sistema di indennità giornaliere non è ottimale, perché non remunera né il tempo dedicato alla preparazione delle sedute né le altre attività necessarie al di fuori delle sedute vere e proprie. Sembrerebbe quindi più corretto remunerare i membri dell'AV-MPC in base all’effettivo impegno dedicato. Tale modifica non richiede alcuna modifica di legge. Basta infatti modificare l’ordinanza dell’Assemblea federale sull’organizzazione e i compiti dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione del 1° ottobre 201022, che, all’articolo 15, disciplina l’indennità dei membri dell’AV-MPC. Tale modifica fornirebbe una chiara base giuridica anche all’articolo 5 del Regolamento concernente le spese e le indennità dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione del 22 novembre 202123. La disposizione citata, sotto rubrica «Importi forfettari orari», prevede infatti che i membri dell’AV-MPC siano remunerati con un importo forfettario orario di 180 franchi per i lavoratori indipendenti e di 110 franchi per i lavoratori dipendenti per il tempo dedicato «allo studio degli atti, alla presentazione di rapporti scritti, a telefonate, sedute online, attività amministrative e altri incontri di servizio».

Considerato che si può rinunciare a una consultazione in base all’articolo 3a capoverso 1 lettera a LCo se il progetto concerne principalmente l’organizzazione o le procedure di autorità federali o la ripartizione delle competenze tra autorità federali, come nel caso dell’ordinanza dell'Assemblea federale citata, il Consiglio federale intende sottoporre al Parlamento le modifiche necessarie all’ordinanza dell’Assemblea federale insieme al progetto.

Per quanto riguarda la determinazione delle risorse per la segreteria, si rileva che la loro entità non viene definita né nella LOAP né nella citata ordinanza dell’Assemblea federale. Non sono quindi necessarie modifiche delle basi giuridiche per potenziare la segreteria. Anzi, stabilire nella legge o nell’ordinanza le dimensioni della segreteria sarebbe controproducente, perché non si potrebbe più tenere conto in modo flessibile di eventuali variazioni del fabbisogno di risorse della segreteria.

1.2.1.3 Aggregazione amministrativa dell’AV-MPC ai servizi del Parlamento

Le modifiche raccomandate dalle CdG hanno lo scopo di rafforzare in linea di principio la vigilanza e, di conseguenza, l’AV-MPC. È in questa prospettiva che le CdG raccomandano anche di aggregare l’AV-MPC, dal punto di vista amministrativo, a un’unità amministrativa della Confederazione o ai servizi del Parlamento.

Il diritto vigente vuole garantire all’AV-MPC la massima indipendenza possibile e prevede pertanto che l’autorità di vigilanza non sia aggregata ad alcuna unità organizzativa esistente ma sottoponga direttamente all’Assemblea federale il suo preventivo

22 RS 173.712.24

23 Disponibile all’indirizzo: https://ab-ba.admin.ch/it/ > basi legali> Regolamento concernente le spese e le indennità dell’AV-MPC del 22.11.2021