Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/8: Legge federale che riforma il Ministero pubblico della Confederazione e la sua autorità di vigilanza e modifica la giurisdizione federale · 64 pagine
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I tre modelli prevedono tutti che l’organo direttivo sia composto da tre membri di pari rango. L’Assemblea federale plenaria non dovrebbe quindi più eleggere il procuratore generale e i suoi due sostituti, bensì tre procuratori generali.
Questo tipo di composizione di un organo direttivo è tipico degli organi preposti a prendere decisioni politiche. Essa garantisce un’adeguata rappresentanza delle diverse posizioni politiche. Queste considerazioni non valgono per un’autorità incaricata del perseguimento penale, perché non prende decisioni di carattere politico. Per questo motivo il Consiglio federale teme che la nomina di un organo direttivo composto da tre membri di pari rango possa dare maggiore spazio a considerazioni di natura politica (di partito), determinando così uno sviluppo che le CdG giudicano esplicitamente inopportuno nella scelta del procuratore generale. (v. n. 2.1.7). Inoltre, nella nomina dei tre incaricati potrebbero assumere maggiore rilevanza anche considerazioni di natura regionale e linguistica. Il Consiglio federale dubita che in queste condizioni sia possibile trovare un numero sufficiente di candidati idonei alla carica di procuratore generale. In ogni caso, trovare tre persone idonee non sarebbe più semplice che trovare un unico procuratore generale, come si è visto di recente.
Occorre inoltre considerare che una direzione composta da tre membri con pari diritti non è al riparo da conflitti al suo interno. Eventuali divergenze profonde all’interno dell’organo potrebbero quindi, in determinate circostanze, impedire al MPC di adempiere pienamente i propri compiti fondamentali per un certo periodo di tempo, costringendolo invece a dedicarsi alla risoluzione di tali conflitti.
Questo svantaggio sarebbe attenuato nel «modello del landamano», così definito dagli esperti, in cui la direzione del MPC verrebbe assunta a rotazione da uno dei tre membri, riservando intenzionalmente una posizione forte al primo procuratore generale. Quest’ultimo assumerebbe la responsabilità principale dell’autorità, mentre l’organo direttivo si limiterebbe a prendere decisioni strategiche. Tenuto conto della posizione forte che il primo procuratore generale assume in questo modello, il Consiglio federale non vede alcun valore aggiunto evidente rispetto alla situazione attuale. Inoltre, l’avvicendamento periodico alla direzione ostacolerebbe la continuità della gestione. L’alternanza periodica ai vertici appare inoltre particolarmente svantaggiosa per il MPC rispetto ai ministeri pubblici cantonali, perché il MPC cura regolarmente i contatti con le autorità estere. In questo contesto la continuità assume grande importanza. La collaborazione basata sulla fiducia con le autorità partner all’estero sarebbe più difficile se la persona di riferimento in Svizzera cambiasse ogni due anni.
Prevede una rotazione alla direzione anche il «modello adattato in funzione dei settori di competenza», la soluzione preferita dai periti. Anche in questo caso solo determinate decisioni strategiche sarebbero prese dall’organo direttivo ma, a differenza del «modello del landamano», il primo procuratore generale avrebbe solo lo status di primus inter pares, con il compito specifico di rappresentare il MPC verso l’esterno e la responsabilità delle unità non operative del MPC. Gli altri due membri della direzione, invece, sarebbero responsabili delle attività operative del MPC. Anche in questo caso vale quanto già detto riguardo agli svantaggi della rotazione. Inoltre, in questo modello, la responsabilità direttiva di una parte delle attività operative passerebbe periodicamente da una persona all’altra, il che non appare ottimale considerata la complessità dei casi trattati dal Ministero pubblico della Confederazione e la loro durata.