Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/8: Legge federale che riforma il Ministero pubblico della Confederazione e la sua autorità di vigilanza e modifica la giurisdizione federale · 64 pagine
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attraverso il Consiglio federale (art. 31 cpv. 4 LOAP) e possa eventualmente avvalersi, dietro compenso, di altre unità della Confederazione per le prestazioni amministrative o logistiche necessarie, attraverso convenzioni sulle prestazioni (art. 10 cpv. 3 dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’organizzazione e i compiti dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione del 1° ottobre 2010).
Nell’ottica della massima autonomia e auto-organizzazione possibili dell’AV-MPC, la normativa vigente appare assolutamente adeguata. È possibile che inizialmente tale normativa abbia comportato un certo onere e dei costi per l’AV-MPC, che ha dovuto acquistare tutte le prestazioni stipulando convenzioni con terzi. I flussi e i processi con i fornitori di prestazioni sono però ormai consolidati e non si registrano quasi più spese di rilievo; ve ne sarebbero invece qualora l’AV-MPC venisse ora aggregata a un’unità organizzativa esistente.
Contrariamente alle CdG, il Consiglio federale non ritiene pertanto opportuno aggregare ora l’AV-MPC, dal punto di vista amministrativo, a un’unità organizzativa esistente. Per il Consiglio federale è fondamentale che all’AV-MPC venga garantita la massima indipendenza possibile, perché ciò costituisce il presupposto fondamentale per un’attività di vigilanza autonoma. In quest'ottica non sono auspicabili né un’aggregazione amministrativa alla Cancelleria federale (come nel caso dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza [IFPDT]) né un’aggregazione ai servizi del Parlamento.
1.2.2 Raccomandazioni delle CdG di eseguire verifiche
1.2.2.1 Potere dell’AV-MPC di svolgere inchieste amministrative
In base al rapporto delle CdG, l’AV-MPC chiede di poter svolgere inchieste amministrative. Le CdG raccomandano al Consiglio federale di prendere in considerazione la concessione di un tale potere24.
L’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione del 25 novembre 199825 (OLOGA) definisce così l’inchiesta amministrativa: «L’inchiesta amministrativa è una procedura speciale del controllo ai sensi degli articoli 25 e 26 volta ad accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d’ufficio per salvaguardare l’interesse pubblico.» (art. 27a cpv. 1 OLOGA). Secondo il capoverso 2, prima frase di tale disposizione, l’inchiesta amministrativa non è diretta contro una persona determinata.
L’inchiesta amministrativa è quindi uno strumento di vigilanza e controllo all’interno dell’amministrazione, nel cui quadro una persona che non lavora nell'ambito di attività sotto inchiesta è incaricata di chiarire i fatti. Può trattarsi di una persona che lavora nell’amministrazione federale o di una persona esterna ad essa.
24Rapporto finale CdG 2021, Relazione di vigilanza, pag. 163.