Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/8: Legge federale che riforma il Ministero pubblico della Confederazione e la sua autorità di vigilanza e modifica la giurisdizione federale · 64 pagine

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Inoltre, come nel «modello del landamano», il MPC sarebbe rappresentato all’esterno dal primo procuratore generale. uesta figura, fortemente esposta, dovrebbe rispondere verso l'esterno anche dell’attività operativa che rientrerebbe però esclusivamente nella responsabilità direttiva degli altri due procuratori generali. Anche questo appare poco sensato.

Il terzo modello delineato dai periti è il «modello collegiale puro», in cui tutte le decisioni che oggi competono al procuratore generale vengono prese invece dall’organo direttivo. Gli esperti indicano come svantaggio di questo modello una certa lentezza del processo decisionale. Questa considerazione appare corretta e ancora più significativa se si considera che alcune situazioni nell’ambito del procedimento penale richiedono decisioni rapide. Il «modello collegiale puro» non è quindi adatto a un’autorità di perseguimento penale.

Nel complesso, il Consiglio federale ritiene che gli svantaggi di una direzione collettiva del MPC, a prescindere dalla sua configurazione precisa, siano eccessivi per procedere a una modifica in tal senso. I modelli di responsabilità collettiva sono indicati nei casi in cui devono essere coinvolti e rappresentati interessi politici diversi, ma lo sono meno per le autorità che, a seconda delle circostanze, devono decidere e agire in modo rapido e netto.

Ciò non significa che il procuratore generale debba decidere senza coinvolgere i sostituti procuratori generali. Il regolamento sull’organizzazione e l’amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione del 26 febbraio 202132 prevede infatti due organi consultivi del procuratore generale: la Direzione, composta dal procuratore generale, dai sostituti procuratori generali della Confederazione, dal segretario generale e dal capo dell’informazione (art 8 del regolamento sull’organizzazione e l’amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione) e la Direzione allargata, composta dalla Direzione, dai capidivisione e dal responsabile delle Risorse umane (art. 9 del regolamento sull’organizzazione e l’amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione). Il diritto vigente offre quindi al procuratore generale la possibilità di dare un fondamento più ampio alle proprie decisioni attraverso consultazioni in un contesto istituzionale. Il Consiglio federale non ha tuttavia modo di sapere se e in che misura la Direzione e la Direzione allargata siano effettivamente coinvolte nel processo decisionale in seno al Ministero pubblico della Confederazione.

1.2.2.4 Trasferimento ai procuratori capo della competenza di nominare i procuratori pubblici federali

Per limitare la forte posizione di potere del procuratore generale, le CdG raccomandano di valutare se la competenza di nominare i procuratori pubblici federali e il resto dell’organico debba essere trasferita dal procuratore generale ai procuratori capo. Le CdG considerano questa modifica un’alternativa alla direzione collettiva del Ministero pubblico della Confederazione e partono dal presupposto che attualmente una tale regolamentazione sia applicata negli uffici federali.33

32 RS 173.712.22

33 Rapporto finale CdG 2021, Relazione di vigilanza, pag. 166.